La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperative
Le società cooperative ed i loro consorzi hanno la possibilità di farsi finanziare dai loro soci cooperatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, attraverso i “prestiti sociali”, di cui all’art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all’art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall’art. 10 della Legge n. 59 del 1992. Questi possono avere un importo massimo, per ciascun socio sottoscrittore, di 72.180 Euro per le cooperative
agricole, per quelle di produzione e lavoro e per quelle edilizie di abitazione e di 36.090 Euro per tutte le altre cooperative (importo aggiornato ogni tre anni con Decreto del Ministro del Lavoro in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, ai sensi del comma 6° dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1992).
Le somme versate dai soci per i prestiti sociali sono rimborsabili in qualsiasi momento, debbono servire esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa e la remunerazione massima di essi è pari a quella più alta dei Buoni Postali fruttiferi aumentata del 2,50% (che è anche la misura massima dei dividendi distribuibili dalle società cooperative a mutualità prevalente, ai sensi della lettera a del 1° comma dell’art. 2514 del Codice Civile). Questo aumento della remunerazione fu disposto dall’art. 6 – bis, commi 2° e 3°, del Decreto Legge n. 693 del 1980.
Ai sensi dell’art. 1° della Delibera CICR – Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 Marzo 1994, l’ammontare complessivo del risparmio raccolto dalla cooperativa non può superare il limite del triplo del patrimonio (cioè del patrimonio netto dato da: capitale sociale + riserve + utili, ai sensi dell’art 2424 c.c.) risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite è elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, almeno per il 30% del suo valore, da una garanzia rilasciata da Banche, Assicurazioni o Società Finanziarie o quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Questi limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con più di 50 soci. Le modalità di raccolta dei prestiti presso i soci debbono essere chiaramente indicate in un apposito regolamento. I prestiti sociali non sono permessi alle cooperative di credito, vale a dire alle banche popolari ed a quelle di credito cooperativo.
Gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono soggetti solo alla ritenuta fiscale del 20% in virtù di quanto previsto dall’art. 6, comma 3°, della Legge n° 112 del 2002, così come modificato dal comma 27° dell’art. 82 del Decreto Legge n° 112 del 2008 convertito in Legge n° 133 del 2008 (manovra estiva 2008), a meno che la cooperativa od il consorzio che hanno emesso il prestito sociale non rientrino, dimensionalmente, nelle categorie della micro o piccola impresa ai sensi della Raccomandazione CE n° 361 del 2003, cioè abbiano meno di 50 dipendenti, fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro, non siano controllate da imprese con dimensioni maggiori di queste.
In questo secondo caso, gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono rimasti soggetti alla ritenuta a titolo di imposta precedentemente in vigore del 12,50% prevista per i redditi di capitale derivanti dalle obbligazioni (pur non essendo il prestito sociale un prestito obbligazionario, come i titoli di debito o strumenti finanziari che le società cooperative possono emettere ai sensi dell’art. 2526 c.c.), ai sensi dell’art. 20, penultimo comma, della Legge n. 216 del 1974, dell’art. 23, comma 2°, della Legge n. 49 del 1985 e del testo originario dell’art. 6, comma 3°, della Legge n. 112 del 2002.
Sempre questi interessi sono poi soltanto parzialmente deducibili ai fini della determinazione del reddito sottoposto all’IRES – Imposta sul Reddito delle Società - della cooperativa, a differenza di quelli sugli strumenti finanziari (obbligazioni) di cui all’art. 2526 c.c. che sono sempre interamente deducibili a tal fine e dei ristorni che sono totalmente deducibili solo se attribuiti ai soci per mezzo di un aumento del capitale sociale (con una eccezione per il limite di deducibilità dei ristorni attribuiti ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro).
Infatti, il comma 465 dell’art. 1° della Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) ha stabilito che essi sono deducibili solo nella misura dell’interesse minimo medio di periodo (annuo o inferiore all’anno) spettante ai detentori di Buoni Postali fruttiferi (cioè ai sottoscrittori delle emissioni di questi titoli del periodo a cui si riferiscono gli interessi corrisposti per il prestito sociale, come chiarisce la Circolare 34/E del 15 Luglio 2005 dell’Agenzia delle Entrate) aumentata dello 0,90%. Di solito, nella pratica, i prestiti sociali non hanno interessi superiori a questo limite. Inoltre, vi è la difficoltà, finora non chiarita dall’Agenzia delle Entrate, data dal fatto che alcune emissioni di Buoni Postali sono indicizzate all’inflazione, ad indici di borsa, ecc., con in più un tasso di interesse fisso, per cui vi sono dei dubbi sulle modalità con cui effettuare il calcolo di cui sopra.
Questa disciplina della deducibilità degli interessi non vale ai fini IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Il prestito sociale, dopo la riforma della disciplina delle società cooperative del 2003, può essere utilizzato solo dalle cooperative a mutualità prevalente o da quelle a mutualità non prevalente i cui statuti prevedano però i requisiti mutualistici stabiliti dall’art. 26 del D.Lgs.Cps n. 1577 del 1947, vale a dire:
a) il divieto di distribuzione di dividendi superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della società;
c) la destinazione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio residuo (dedotti soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992.
Il prestito sociale è, giuridicamente, un contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare: esso consiste in un deposito di denaro di fatto molto spesso “a vista” (cioè che può essere ritirato da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore), in cui i depositi ed i prelievi di denaro avvengono senza particolari procedure presso la sede legale ed anche presso le sedi operative della cooperativa (per esempio, i punti vendita di una cooperativa di consumo o le sedi operative di una cooperativa di tipo diverso).
Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) oppure su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano commissioni o stacco valuta. Non si possono, ovviamente, emettere assegni, né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.
22 Febbraio 2013
Gianfranco Visconti
http://www.diritto.it/
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