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26 ottobre 2014

PRESTITI SOCIALI COOP, TANTA FIDUCIA E POCA VIGILANZA


Le regole sono lasciate all'autodeterminazione del sistema cooperativo ma il crack di Tieste mostra che non bastano


 

Alla luce della recente richiesta di fallimento delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli avanzata dalla Procura, il giornalista Gianfranco Ursino per l'inserto Plus24 de Il Sole 24 Ore, torna ad occuparsi del mondo del risparmio Coop che nonostante coinvolga 1,2 milioni di soci e raccolga 10,86 miliardi di risparmio, soffre di evidenti mancanze di controlli e garanzie, di opacità e di scarsa trasparenza informativa. Ursino ha già scritto vari articoli sull'argomento, sempre pubblicati dalla medesima testata. Quelli ripresi dal blog sono leggibili qui.  Di seguito è possibile leggere gli articoli e l'intervista al presidente di Legacoop, comparsi sull'edizione del 25 ottobre 2014. Questo corsivo è del blog.

                                                                    ***


Gli stress test condotti ormai con cadenza periodica sulle banche dalle autorità di vigilanza andrebbero estesi al sistema delle cooperative. Anche perché ormai sono delle vere e proprie banche: l'aggregato delle nove grandi cooperative di consumatori rientra tranquillamente tra le prime 30 posizioni se inserite nella graduatoria dei depositi da clientela. Molte coop sono anche attive nella vendita di servizi finanziari alla clientela, mutui immobiliari, polizze assicurative e carte di credito.

Ma in un contesto di persistente crisi economica, negli ultimi anni la redditività delle cooperative di consumo è stata messa a dura prova, ponendo sempre con maggiore insistenza alcuni interrogativi sui rischi che corrono i soci nel versare i propri risparmi nei libretti di prestito sociale. Un fenomeno che nonostante coinvolga 1,2 milioni di soci e raccolga 10,86 miliardi di risparmio (solo considerando cooperative di risparmio che operano col marchio Coop) non è presidiato da Bankitalia, né assistito dai fondi di garanzia che proteggono la clientela bancaria fino a 100mila euro per depositante.

Le regole che lo disciplinano sono lasciate all'autodeterminazione delle singole Coop e le verifiche affidate al controllo interno. Anche i criteri suggeriti dal livello associativo (Ancc-Legacoop) per il momento sono insufficienti per vincolare policy d'investimento che restano sconosciute ai soci, costretti a rilasciare una delega che lasci ampi margini di manovra a chi gestisce i loro risparmi dirottandoli in gran parte in investimenti in gruppi finanziari.

Prestito sociali, quindi, che dovrebbero essere destinati al conseguimento dell'oggetto sociale e che, invece, producono "finanza per la finanza" più che per l'impresa cooperativa. La richiesta di fallimento delle Cooperative Operaie evidenzia che non ci sono prestiti sociali sicuri, perché non esistono Coop troppo grandi da non poter fallire. sulla scia della crisi dei consumi, ma anche della cosiddetta "finanza strategica". Quest'ultima negli anni ha in più occasioni imposto alle Coop di svalutare le partecipazioni detenute nelle varie Unipol, Carige, Mps. In particolare l'attuale disciplina dei prestiti sociali dispone che, le Coop con più di 50 soci, devono contenere l'ammontare dei prestiti entro il triplo (il quintuplo in presenza di costose garanzia suppletive) del patrimonio formato dal capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, anche se indivisibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera Cicr del 19 luglio 2005 e le istruzioni di Banca d'Italia disciplinano il requisito patrimoniale, ma non specificano se considerare il patrimonio netto civilistico o consolidato. Finora le associazioni di categoria hanno dato indicazioni alle associate di considerare il valore indicato nel bilancio civilistico, ma la vicenda delle Coop Operaie, con operazioni infragruppo realizzate per aumentare il patrimonio netto civilistico a discapito di quello consolidato dovrebbe suggerire qualche accorgimento.

Per il momento è rimasta lettera morta la stessa disposizione che attribuisce alle associazioni del movimento cooperativo un ruolo promozionale per avviare uno schema di tutela sul modello  dei fondi di tutela interbancari. Ma come spiega il presidente di Legacoop nell'intervista di seguito qualcosa si sta muovendo. Ed anche il Governo nel decreto competitività ha fatto una prima mossa. Il crack annunciato delle Coop operaie di Trieste  forse aiuterà a introdurre le attese maggiori tutele per i soci prestatori.

In arrivo obblighi e trasparenza

Oggi nemmeno tutte le grandi cooperative pubblicano i bilanci sul web
 
La centralità del socio è un dichiarato punto fermo delle cooperative. Eppure non tutte le Coop pubblicano sul loro sito web, per trasparenza e correttezza informativa nei riguardi dei soci, i bilanci civilistici consolidati, il regolamento del prestito, i relativi fogli informativi e le linee guida cui deve attenersi nell'investire i risparmi dei soci. Anche perché ad oggi l'unica tutela per i prestatori risiede nella solidità patrimoniale delle Coop e quindi devono essere messi nelle condizioni di verificare lo stato di salute delle loro imprese a cui prestano i soldi.

Dall'ormai consueta ricognizione condotta da Plus24 tra le nove grandi Coop, rispetto allo scorso anno hanno pubblicato i bilanci sui loro siti Coop Liguria e Unicoop Firenze, mentre ha fatto retromarcia Coop Nordest (o perlomeno al momento sul sito non è stato pubblicato il bilancio 2013). Novità su questo fronte potrebbero però arrivare a giorni. L'art. 17bis del decreto competitività approvato lo scorso agosto, prevede che il Ministro dello sviluppo economico (Mise) deve definire con un decreto attuativo le misure che le cooperative al consumo con più di 100mila soci dovranno adottare per migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali.

E tra le misure suggerite è previsto anche l'aumento di trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito della società. i 30 giorni di tempo che aveva il Mise sono già trascorsi, ma contattati da Plus24 dal Ministero fanno sapere che il decreto è stato adottato ma è in corso di pubblicazione. Dove non è arrivata l'autoregolamentazione, forse arriverà la nuova norma.

Quei rendimenti azzoppati dal fisco

Le offerte attuali
I tassi pagati dai libretti sono compresi tra lo 0,65% e il 3,1% annuo lordo
 
Per disporre della liquidità necessaria per realizzare il proprio oggetto sociale, le Coop nel corso degli anni si sono impegnate a garantire ai soci prestatori una remunerazione sostenibile e in linea con il mercato dei titoli di stato a breve termine. Ma negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare sempre di più le offerte lanciate dalle banche con i conti deposito vincolati ad alta remunerazione.

Attualmente i rendimenti offerti dai libretti di risparmio Coop uscirebbero spesso perdenti dall'analisi rischio-rendimento con altri prodotti finanziari. Per giocare ad armi pari con le banche, alcune cooperative hanno deciso di affiancare alla storica offerta dei libretti di risparmio liberi (con somme che il socio può disporre in qualsiasi momento) anche i prestiti sociali vincolati. I tassi attuali riconosciuti ai soci prestatori si collocano, a seconda della Coop e dell'importo, fra lo 0,65% e il 3,1% al lordo della ritenuta fiscale.

Di recente i prestiti sociali hanno anche perso il loro appeal fiscale della ritenuta al 12,5% che invece non è cambiata per strumenti finanziari concorrenti come i titoli di stato e i Buoni fruttiferi postali. In più, l'aumento dell'aliquota al 26% sugli interessi corrisposti ai soci prestatori, varato con la legge 89 del 23 giugno 2014, si applica sugli interessi divenuti esigibili dal primo luglio 2014, ma anche con effetto retroattivo su quelli maturati in precedenza.
 
A dicembre una proposta per rafforzare le tutele

Intervista a Mauro Lusetti presidente Legacoop
 
«La vicenda delle Coop operaie è certamente seria e traumatica in sé e non è nostra intenzione sottovalutarla». Esordisce così Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, che prosegue: «Dobbiamo però sottolineare che i singoli casi come questo, per quanto gravi, sono una netta minoranza rispetto a un sistema cooperativo che nelle sue articolazioni ha affrontato questi anni di crisi, tenendo sul piano dell'occupazione e delle capacità di generare valore. A partire dal sistema delle coop di consumo, che a fronte di una drammatica caduta dei consumi, ancora nel 2013, ha registrato nella sua generalità risultati di bilanci positivi»

Ma anche in passato singole Coop per ragioni di mercato o per scelte imprenditoriali si sono trovate in difficoltà?

Il sistema cooperativo ha saputo esprimere sostegno, solidarietà ai soci  e quando possibile, supporto ai piani di rilancio.

E nel caso di Coop Operaie?

Data la caratteristica del provvedimento del Tribunale di Trieste, è nell'ambito delle nuove condizioni che i soggetti cooperativi interessati (in primis Coop Nordest, ndr) valuteranno se e cosa fare al fine di recuperare un quadro sociale ed economico sostenibile.

Riconosce che devono essere fatti passi in avanti sul fronte delle tutele? A che punto è l'attivazione di uno "schema di garanzia dei prestiti sociali" che Bankitalia già affida alle associazioni di categoria?

Da tempo Legacoop ha deciso di introdurre rigorose norme di autodisciplina obbligatorie per le proprie associate. In particolare le regole sulle quali abbiamo lavorato riguardano i principi di trasparenza, informazione ai soci, responsabilità degli amministratori e, qualora necessario, di intervento nei confronti delle coop inadempienti. Fino a prevedere sanzioni molto severe, proprio a tutela dei soci prestatori.
 
Tempi previsti?

Già nell'imminente congresso di Legacoop del prossimo dicembre porteremo una proposta organica sulla materia.

E sul rapporto prestito soci/patrimonio netto?

Questo sarà uno dei punti che verrà attentamente verificato nel nuovo impianto regolamentare.




25 ottobre 2014

Gianfranco Ursino

Plus24 - Il Sole 24 Ore



03 agosto 2014

ANCORA UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE PER L'ITALIA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO


Ancora una procedura d'infrazione sulla sicurezza sul lavoro contro l'Italia per iniziativa di Marco Bazzoni, un Rls di un'azienda metalmeccanica di Firenze







Marco Bazzoni, metalmeccanico fiorentino e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, colpisce ancora. E' sua l'iniziativa che porterà all'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Comunità Europea nei confronti dell'Italia. Di seguito il suo scritto che entra nei dettagli dell'iniziativa. Marco non è nuovo a queste solitarie e vincenti imprese. Già nel novembre 2012 un suo esposto sempre riguardande mancanze dell'Italia sulla sicurezza sul lavoro era stato recepito dalla Commissione Europea. Ora Marco fa il bis. Ci complimentiamo con lui per la competenza e la tenacia con cui conduce le sue battaglie in proprio che poi diventano patrimonio di tutti. Ecco cosa scrive Marco a tale proposito.

Quando meno te l'aspetti e oramai non ci speri più, ti scrive la Commissione Europea, per informarti che grazie alla tua denuncia del 30 Giugno 2013, contro il Decreto del Fare, per violazioni sulla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha deciso che proporrà al collegio dei Commissari europei, che si riunisce una volta al mese (ma non nei mesi di Luglio e Agosto), l'apertura di una procedura d'infrazione, perchè il Decreto del Fare, limita il campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) per le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Molto probabilmente la procedura d'infrazione verrà aperta nel mese di Settembre 2014. Ironia della sorte, a 3 anni esatti (Settembre 2011) dall'apertura della prima procedura d'infrazione per la sicurezza sul lavoro.E' già la seconda procedura d'infrazione che faccio aprire (credo sia un record per un cittadino, che non ha dietro di se nessun ufficio legale).

Ma questo accade quando i governi se ne fregano delle direttive europee: non recependole per nulla o non correttamente. Sapete come dice il detto: non c'è due senza tre (mancata notifica del Dlgs 81/08: gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi già adottate o che adottano nel settore disciplinato della direttiva) e il quattro vien da se (decreto lavoro jobs act, che violerebbe direttiva europea 1999/70/CEE sui contratti di lavoro a tempo determinato) Vi terrò aggiornati sui futuri aggiornamenti, intanto un'altra vittoria! Saluti.



30 luglio 2014

Marco Bazzoni
Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Firenze




24 novembre 2012

SICUREZZA SUL LAVORO, TESTO UNICO: L'EUROPA DA' DUE MESI ALL'ITALIA PER MODIFICARLO

La procedura d'infrazione da parte della Comunità Europea nei confronti dell'Italia era stata aperta in seguito ad un esposto di Marco Bazzoni sulle aberrazioni contenute nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro come modificato dal governo Berlusconi.


Ci è voluto un anno ma alla fine la lettera della Commissione europea contenente il parere motivato per la messa in mora dell’Italia in merito al recepimento della Direttiva europea 89/391/CEE, concernente le norme di salute e sicurezza sul lavoro è arrivata. 

A comunicarlo è Marco Bazzoni metalmeccanico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che dopo una serie di pressioni è riuscito ad ottenere l’attenzione dell’Europa sulle aberrazioni contenute nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro come modificato dal governo Berlusconi.

La messa in mora riguarda due punti specifici della normativa vigente: 
1) Deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell’articolo 5 della Direttiva europea 89/391/CEE) 
2) Proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente (violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).

L’Italia a questo punto avrà due mesi di tempo per “adottare le misure necessarie per adeguarsi al parere motivato”, altrimenti incorrerà nel procedimento di infrazione.
Esprime soddisfazione Marco Bazzoni che così commenta: “ Mentre il Governo Monti cerca di ridurre la salute e sicurezza sul lavoro con  il Disegno di legge semplificazioni bis, la Commissione Europea gli fa capire chiaramente che non ci possono essere degli arretramenti sul diritto alla salute e sicurezza sul lavoro.



23 novembre 2012

Articolo 21

04 agosto 2012

NESSUNA PAURA: ORA COOP ESTENSE CI PROVA A CARPI

A modena Coop Estense multata dall'antitrust, a Carpi acquista un'area senza gara





E così ci risiamo. Senza temere di finire nuovamente sotto le grinfie dell'Antitrust Coop Estense acquista un'area comunale che le viene concessa, senza alcuna gara pubblica, soltanto perchè lì vicino c'è un suo supermercato.

Questa volta non si tratta della vicenda Esselunga costata al colosso una multa da 4 milioni di euro, ma della Coop Magazzeno e dell'area tra via Don Albertario e Don Sturzo che verrà acquistata dal colossodella Gdo per più di un milione di euro. Ad annunciarlo sono stati gli assessori presenti al consiglio comunale di piena estate e la questione ha suscitato, come si poteva immaginare, un po' di scalpore tra le opposizioni.

La giunta carpigiana, infatti, senza colpo ferire ha sottoposto al consiglio una delibera con la quale si determina la «vendita di un lotto (2345 metri quadrati di terreno + 392 mq di quota di area cortiliva di proprietà dell'amministrazione) posto tra le vie Don Albertario e don Sturzo, come previsto dal Piano delle alienazioni triennale dell'ente locale». Alienazione che prevede un'entrata di 1 milione e 3 mila euro circa nelle casse comunali, a 400 euro al metro quadrato.

«L'offerta è stata presentata da Coop Estense che possiede già un supermercato vicino al terreno in questione» ha spiegato l'assessore Carmelo Alberto D'Addese soddisfatto. «Un prezzo equo, ma una cessione senza gara» ha subito ribattuto Roberto Benatti (PdL): «C'è un difetto di motivazione per l'affidamento diretto.Si motiva la cosa col fatto che la cooperativa è già in possesso dell'area antistante e ha già fatto i preliminari. E' il solito favore fatto alla Coop, che peraltro a Modena ha avuto una multa per abuso di posizione dominante per una questione simile a questa. Era necessario a mio parere - ha continuato - fare prima una gara o una richiesta di manifestazione di pubblico interesse, anche nei confronti di soggetti diversi. Potevano esserci altre possibilità, trovare qualcuno che non voleva che la Coop si ampliasse o magari che volesse costruire lui in quest'area per poi cedere alla Coop... Se ci fosse concorrenza il Comune magari otterrebbe di più».

A ruota è intervenuto il capogruppo Roberto Andreoli (Pdl) che ha chiesto di «presentare una richiesta aperta alla città per chi possa essere interessato all'acquisto» e ha fatto notare «perplessità per la tempistica: in quanto la domanda di acquisto - ha detto - è stata presentata da Coop Estense il 16 maggio, quattro giorni prima del primo sisma. E il 18 luglio magicamente è pronta la perizia di stima, con gli uffici oberati e sfollati a causa del terremoto per 60 giorni... E' fantastica la capacità di questo Comune di fare velocissimamente gli atti per gli amici».

Il giovane consigliere Paolo Gelli (Pd), invece, è intervenuto a favore della cosa affermando che quella in discussione non è un'area di pregio, in quanto interclusa, ha poi ricordato che non poteva essere persa un'occasione per mettere a frutto questo terreno e incamerare risorse in questo momento difficile. «Si tratta di un'area verde sì ma residuale. E qui potrebbe magari sorgere una seconda Casetta dell'acqua...».

Effettivamente in un progetto tanto ben orchestrato, quella proprio non può mancare...



3 agosto 2012

Modena Qui

03 gennaio 2012

CAMPAINI (UNICOOP FI): «SIAMO CONTRARI ALLE LIBERALIZZAZIONI DEL COMMERCIO, MA ...»



Il presidente del consiglio di sorveglianza: "La 'deregulation' delle aperture e degli orari va a incrementare un servizio già sufficiente. Se c'è la legge della foresta non non siamo l'antilope"




Unicoop Firenze valuterà "caso per caso", in base anche al comportamento dei competitors, se estendere giorni e orari di apertura dei suoi punti vendita: lo ha affermato Turiddo Campaini, presidente del consiglio di sorveglianza, in una conferenza stampa sul tema delle liberalizzazioni nel commercio lanciate dal governo.

"Noi non apriremo le ostilità - ha spiegato Campaini, criticando la mossa del governo - dopodiché ci sentiremo completamente liberi di agire a tutela di questa cooperativa e dei suoi soci". Se quindi la concorrenza sfrutterà l'occasione, ha proseguito Campaini, "noi ci riteniamo liberi di valutare caso per caso come reagire: non dico che avverrà, ma abbiamo la libertà di poter dire che se in una località c'é chi apre due domeniche noi apriamo quattro e poi si discute. Non possiamo rimanere passivi di fronte a una situazione del genere: auspichiamo una normativa ragionevole e ci stiamo, ma se non esiste, e c'é legge della foresta, noi non vogliamo essere l'antilope, vogliamo essere fra quelli che la mangiano. A priori non vogliamo mangiare nessuno, vogliamo stare nel nostro recinto".

La decisione del governo di liberalizzare totalmente le aperture dei negozi "é una deregulation completa che non farà altro che aumentare i costi del settore distributivo. Sarà difficile che ci sia qualcuno che utilizzerà tutte le opportunità date, a cominciare dalle domeniche", ha aggiunto.

Se qualcuno lo farà, ha spiegato Campaini, "saranno molto probabilmente quegli operatori che operano in situazioni di concorrenza sleale", e che "possono utilizzare la forza lavoro in modo improprio. Se fossi stato al governo avrei detto al ministro del Lavoro, vediamo come organizzare ispezioni dell'Inps nelle ore notturne e nelle domeniche, perché sicuramente ci sarà un aumento del lavoro nero". Secondo Campaini, per eventuali liberalizzazioni "la valutazione deve essere demandata alle Regioni, che più dello Stato hanno il polso della situazione economico-sociale sul territorio", e quindi "cerchiamo di trovare alleati perché ci sia una spinta per rivedere queste cose".

Il comunicato sul sito Unicoop Firenze

«I nostri negozi sono aperti per 13 ore al giorno, 78 ore la settimana; una domenica al mese, più altre sette/otto aperture festive: vi sembra poco come servizio al consumatore?». La "deregulation" delle aperture e degli orari degli esercizi commerciali «andrebbe solo a incrementare un servizio in sé già sufficiente».

Turiddo Campaini, presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze interviene nel dibattito che accompagna l'entrata in vigore del decreto Monti sulla liberalizzazione del commercio.

«Premetto che sono un "tifoso" del nuovo premier - ha voluto sottolineare Campaini - ma non rinuncio a dire ciò che non condivido della sua politica: sul versante degli orari e delle aperture dei negozi il "professore" sbaglia». Quello che meraviglia in senso negativo, prosegue Campaini, è che la deregulation del commercio è vista come emblema delle liberalizzazioni nel nostro paese.

Due in particolare i motivi di dissenso. «Abbiamo indiscutibilmente bisogno di rendere più duttili e flessibili le attività economiche e professionali. Ma la liberalizzazione non è la panacea di tutti i mali: la regola non può essere l'assenza di regole. L'alternativa non può essere fra due opposti: o tutto "liberalizzato", o tutto "compresso"». In particolare, la regolamentazione delle aperture deve essere fatta in modo elastico, in modo tale che differenti esigenze territoriali vengano rispettate, ma è necessario stabilire principi chiari: «questo è un aspetto su cui devono intervenire le singole Regioni che, più dello Stato, hanno il polso del territorio».

«L'assenza di regole comporterà un aumento dei costi di distribuzione». Certo, fornirà un servizio supplementare, ma «i maggiori costi saranno inevitabilmente trasferiti si prezzi di vendita. Risultato? Gli aggravi andranno a colpire soprattutto coloro che non hanno né voglia né soldi per fare la spesa "notturna", come i pensionati». E il pericolo è che gli operatori che approfitteranno della liberalizzazione «siano anche quelli che fanno un uso più "disinvolto" della forza lavoro».

C'è poi un secondo motivo di dissenso con la politica di deregulation promossa dal Governo Monti. «Noi sosteniamo da tempo che la crisi che oggi stiamo vivendo trova le sue radici in un decadimento culturale della nostra società. Per reagire, tutti quanti dobbiamo contribuire ad un recupero di valori. In un momento in cui il reddito disponibile si sta contraendo, proporre una politica di liberalizzazione contribuisce a perpetuare quel consumismo che ci ha portato fin qui».

«Finisco con un termine: sobrietà. A questo concetto più volte richiamato anche dal nostro attuale premier, devono però corrispondere comportamenti coerenti. Bisogna ripensare modelli e stili di vita». Questa crisi segna un passaggio epocale: «Da una fase in cui hanno prevalso i falsi sogni irrealizzabili, ad una in cui finalmente prevalga la concretezza e la realizzabilità di un nuovo stile di vita collettivo».


3 gennaio 2011

Gonews


02 dicembre 2011

CONTRIBUTIVO, RETRIBUTIVO, ANZIANITA: GUIDA ALLA GIUNGLA DELLE PENSIONI

La riforma delle pensioni è ormai alle porte e i primi provvedimenti verranno approvati lunedì in consiglio dei ministri. Ieri, il ministro Elsa Fornero (foto), in occasione del Consiglio Ue degli Affari sociali di Bruxelles, ha parlato delle imminenti misure che l΄Italia intende adottare.
Ecco i principali cambiamenti del nuovo sistema.

Passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo pro rata
La pensione verrà calcolata in base ai contributi effettivamente versati e alla speranza di vita media al momento del pensionamento. In questo modo si porterà a termine il processo iniziato con la riforma Dini, che già introduceva un sistema di questo tipo, ma dal quale restavano esclusi coloro che avevano, a quella data, più di 18 anni di servizio e che quindi continuarono a beneficiare del sistema retributivo.

La pensione retributiva e l΄adeguamento al sistema contributivo
La pensione retributiva, che verrebbe eliminata, è calcolata tenendo conto soltanto dell΄ultima parte della carriera del lavoratore, le carriere più dinamiche – con maggiore progressione salariale, che coincidono di solito con quelle più ricche – ne risultano quindi favorite.
I lavoratori coinvolti nell΄estensione del sistema contributivo pro rata non sono molti. Il provvedimento riguarderebbe infatti unicamente quelli che Fornero definisce “i salvati”, ovvero coloro che all΄introduzione del sistema pensionistico Dini del 1995, raggiunsero entro il 31 dicembre, almeno diciotto anni di anzianità e che quindi continuarono a beneficiare del sistema retributivo (pensione dell'80% della retribuzione dopo i 40 anni). Si stima che i ricavi dovuti all΄adeguamento saranno di qualche centinaio di milioni nei primi anni.

Abolizione delle pensioni di anzianità ed estensione dell΄età minima di accesso al pensionamento
Varie le ipotesi in esame: si potrebbe introdurre una fascia flessibile a partire da 62-63 anni, il che significa che bisognerebbe attendere un anno in più rispetto a ora che servono 60 anni (e 36 di contributi). Bisogna però sottolineare che i 60 anni oggi necessari sono in realtà 61, poiché comprendono una finestra mobile di un anno per i lavoratori dipendenti e un anno e mezzo per quelli autonomi. Con il nuovo sistema le finestre verrebbero abolite.
L΄alternativa consisterebbe nell΄aumentare il sistema delle quote con un passaggio da quota 96 a quota 97. La quota è oggi ottenuta sommando i 60 anni di età con i 36 di contributi.

Quarant'anni di contributi versati
Probabilmente soltanto i lavoratori con la qualifica di operai potranno continuare a lasciare il lavoro raggiunti i 40 anni di versamenti, mentre gli altri potrebbero essere obbligati a raggiungere un minimo di 62 anni di età, oppure raggiungere 42/43 anni di contribuzione, o ancora mantenere il traguardo dei 40 anni, ma con un calcolo della pensione basato totalmente sul sistema contributivo.

Donne
Si prevede un΄accelerazione dell΄innalzamento dell΄età pensionabile delle donne dipendenti del privato, che dovrebbe passare già dal 2012 da 60 a 62-63 anni per poi agganciarsi a quella degli uomini già nel 2018 e non più nel 2026.

Inflazione
L΄idea è quella di bloccare nel 2012 e forse anche nel 2013 l΄adeguamento annuale delle pensioni all΄inflazione, ad eccezione di coloro che percepiscono gli assegni più bassi. In questo modo si otterrebbe un risparmio intorno ai 4/5 miliardi.

Reddito minimo garantito
Tra le misure in discussione anche l'introduzione del cosiddetto reddito minimo garantito una misura di sostegno sociale per giovani in attesa di un primo lavoro, ultracinquantenni disoccupati con difficoltà di reinserimento, persone in condizione di marginalità sociale. La misura, attualmente attiva in tutti i paesi comunitari tranne in Italia, Grecia e Bulgaria sarebbe temporanea.


2 dicembre 2011

Linkiesta

24 novembre 2011

IL CAMBIO DI TURNO IMPOSTO, SE RITORSIVO, E' ILLEGITTIMO

Nel caso di un cambio del turno imposto ad un dipendente, qualora vi sia uno stretto rapporto cronologico tra un comportamento del lavoratore stesso e la scelta datoriale ed in mancanza di prove oggettive delle ragioni tecnico-organizzative che hanno portato a tale decisione, il provvedimento di cambio del turno può considerarsi fondato su motivi disciplinari e ritorsivi ed è quindi illegittimo.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 ottobre 2011, n. 20196 , che, oltre ad annullare il cambio di turno disposto unilateralmente dal datore di lavoro per motivi effettivamente disciplinari, ha riconosciuto al dipendente il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da esso provocato.

Un operaio, dipendente di un lanificio, ricorreva al giudice del lavoro esponendo di essere sempre stato addetto al turno notturno nel reparto tessitura e che, a seguito del rifiuto di seguire altri cinque telai, oltre agli undici già attribuiti alle sue cure, era stato assoggettato ad un procedimento disciplinare che, a seguito delle sue giustificazioni, non era sfociato nell'irrogazione di alcuna sanzione.

Tuttavia, qualche giorno dopo, gli veniva comunicato il cambio di turno, da notturno a diurno, per "motivi inerenti l'attività produttiva e per evitare il verificarsi di fatti molto incresciosi". Il ricorrente riteneva che tale provvedimento di cambio del turno avesse natura ontologicamente disciplinare ed apparisse altresì ritorsivo e non giustificato da ragioni tecnico-organizzative.

A causa del cambio di turno, il lavoratore assumeva di aver contratto una patologia clinica da ansia, anche conseguente ai persistenti disturbi del sonno, che lo avevano costretto ad assumere farmaci psicotropi e sonniferi. Inoltre, sempre a causa del cambio di turno, lamentava il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione salVerdanae di circa 300 euro mensili, conseguente alla perdita della maggiorazione per il turno notturno.

Dopo l'accoglimento del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e conseguente provvedimento d'urgenza di riassegnazione al turno notturno, rimasto comunque ineseguito dall'azienda, e il rigetto del ricorso da parte del Tribunale, la Corte d'Appello accoglieva la domanda dichiarando illegittimo il denunciato provvedimento di mutamento del turno, ordinando alla parte datoriale la riassegnazione del ricorrente al turno notturno e condannando la stessa parte al risarcimento del danno patrimoniale e dei danni morale ed esistenziale.

Il giudice di appello riteneva condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale è legittimo, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., in tanto in quanto il lavoratore abbia determinato con il suo comportamento una oggettiva disfunzione di carattere organizzativo, alla quale il datore di lavoro possa porre rimedio con atti organizzativi coerenti e ragionevoli, tra i quali il trasferimento. Anche in tale prospettiva, dunque, il giudice, pur non potendo entrare nel merito della scelta imprenditoriale, insindacabile ex art. 41 Cost., deve comunque operare una duplice valutazione, da un lato accertando l'oggettiva esistenza della dedotta situazione di incompatibilità ambientale, dall'altro esaminando la coerenza e la ragionevolezza del provvedimento di trasferimento adottato dal datore di lavoro. Nella specie, tuttavia, non era stata provata nessuna oggettiva disfunzione di carattere organizzativo e, a ben vedere, la dedotta incompatibilità ambientale altro non era che il conflitto tra diversi operai, tra i quali il ricorrente e l'azienda in ordine ai carichi di lavoro del turno notturno.

Peraltro, aggiungeva la Corte d'Appello, era emerso in sede istruttoria che il ricorrente, nell'ultimo periodo, controllava undici telai, cioè il numero massimo di quelli controllati da un solo lavoratore, e che, per una notte, gli era stato richiesto di seguire contemporaneamente sedici telai e di seguire i cinque telai in più nella mezz'ora di pausa, con la conseguenza che il comando aziendale era, dunque, doppiamente illegittimo, non solo sotto il profilo dell'anomalo carico di lavoro assegnato senza previo accordo con il delegato sindacale, ma anche sotto il profilo del mancato rispetto della salute del lavoratore e della sua sicurezza.

Poiché il provvedimento adottato di mutamento del turno non costituiva una scelta imprenditoriale ragionevole, la Corte territoriale concludeva per considerare illegittimo il trasferimento in esame per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2103 cod. civ. e per la sua natura ritorsiva ed ontologicamente disciplinare, rimanendo fortemente indiziante lo strettissimo rapporto cronologico tra il rifiuto del lavoratore di accettare l'assegnazione di altri telai ed il provvedimento aziendale di mutamento del turno, seguito a distanza di tre giorni dalla contestazione disciplinare, e che giunge al posto di una (altrimenti prevedibile) sanzione disciplinare che, verosimilmente, il datore di lavoro non ha irrogato perché consapevole che essa sarebbe stata illegittima, per le ragioni sopra esposte (illegittimità della pretesa aziendale di assegnare altri telai al lavoratore e legittimità del suo rifiuto).

Peraltro, evidenziava il giudice di appello, la natura disciplinare del provvedimento aziendale è svelata, oltreché dal rapporto cronologico, dal tenore letterale della stessa lettera di trasferimento, che ha valenza quasi confessoria ("per evitare il verificarsi di fatti molto incresciosi": ovverosia, come quelli accaduti appena tre giorni prima) e dal fatto di non essere il trasferimento giustificato da alcuna altra ragione tecnico-organizzativa diversa dalla pretesa incompatibilità ambientale, rilevatasi del tutto inconsistente, né da altri motivi inerenti l'attività produttiva.

Al ricorrente veniva riconosciuto anche il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, inteso, dal giudice di appello, il primo quale mero dolore o patema d'animo interiore ed il secondo come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tali danni erano liquidati a titolo equitativo e in misura forfettaria tenendo conto della lunga durata dell'illegittima adibizione del lavoratore al turno diurno, della natura ontologicamente disciplinare e estorsiva del provvedimento aziendale, della visibile lesione della dignità e dell'immagine professionale subite dal lavoratore nel contesto aziendale, nonché del rilevante disagio psichico e psicosomatico patito a causa dell'alterazione dell'abituale ritmo sonno/veglia e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare e di relazione.

La società si rivolgeva con ricorso alla Corte di Cassazione, e, tra i diversi motivi di censura sollevati, contestava che il mero nesso di successione cronologica tra la contestazione degli addebiti disciplinari non seguita da alcuna sanzione ed il successivo trasferimento del dipendente potesse costituire un sicuro criterio di giudizio per ritenere il carattere effettivamente punitivo di tale trasferimento e la sua conseguente illegittimità siccome sanzione atipica.

In proposito, la Suprema Corte rileva che la Corte territoriale non ha affatto ritenuto la natura ritorsiva e di sanzione disciplinare atipica del provvedimento contestato basandosi unicamente sul criterio cronologico, ma ha fondato la sua decisione su un complesso di considerazioni, nell'ambito delle quali il rapporto cronologico tra il rifiuto da parte del lavoratore della richiesta datoriale di aumento dell'assegnazione dei telai e il provvedimento impugnato viene indicato soltanto come "fortemente indiziante".

Inoltre, l'illegittimità della richiesta datoriale è stata correttamente dichiarata sulla base della riscontrata esistenza di una prassi aziendale per la quale, prima di aumentare l'assegnazione del numero dei telai, doveva essere concluso con il delegato sindacale un apposito accordo, nella specie non verificatosi, e, al contempo, perché la parte datoriale non poteva obbligare il lavoratore a rinunciare alla pausa.

In conclusione, si ribadisce che in caso di modifica totale, repentina ed unilaterale da parte del datore di lavoro del turno di lavoro del proprio dipendente, avente fini ritorsivi, a quest'ultimo spetta il ripristino del vecchio orario ed il danno patrimoniale da lucro cessante.

La sentenza in rassegna si colloca nell'ambito di quell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, se da un lato è consentito dall'art. 2103 cod. civ. che il dipendente possa essere adibito alle mansioni, in alternativa a quelle per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte e che il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra possa avvenire soltanto in presenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", dall'altro il mutamento delle mansioni o il trasferimento stesso del lavoratore assumono natura ontologicamente disciplinare ove siano ricollegabili ad una mancanza del lavoratore e non siano conseguenti all'esercizio del potere organizzatorio e gestionale del datore di lavoro.

In conformità, si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie piuttosto suggestiva: il responsabile della vigilanza di una importante officina ferroviaria, sorpresi sette lavoratori intenti al gioco con le carte, con consistenti puntate in denaro, nei locali dello spogliatoio e durante l'orario di lavoro, ritrattava la versione dei fatti affermando di non aver visto né carte da gioco, né denaro. Per tale motivo la società instaurava nei suoi confronti un procedimento disciplinare, all'esito del quale, gli veniva irrogata la sanzione di tre giorni di sospensione, mentre, a distanza di pochi giorni, il lavoratore veniva spostato dalle mansioni di addetto alla vigilanza a quelle di addetto al magazzino.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità sia della sanzione disciplinare, sia del mutamento di mansioni. In ordine a quest'ultime, ha affermato il principio per cui: "Ove il mutamento di mansioni equivalenti segua immediatamente ad una contestazione disciplinare e ad una prima sanzione disciplinare, senza essere accompagnata da una autonoma motivazione, in maniera tale da far ragionevolmente ritenere che il comportamento sanzionato sia stata la ragione determinante, o comunque prevalente, della sottrazione delle mansioni, non può negarsi che quel provvedimento assuma tutti i connotati ed i contenuti punitivi tipici di una sanzione disciplinare. Tale contenuto ontologicamente punitivo, di per sé idoneo ad incidere sulla immagine e dignità del lavoratore, reclama l'adozione delle cautele previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non potendosi negare l'interesse del lavoratore a difendere la sua dignità ed immagine di fronte ad una contestazione inesistente" (Cass. 19 novembre 1997, n. 11520).

In applicazione degli stessi criteri (anche se la Corte è addivenuta a conclusione diversa) è stata esclusa la natura disciplinare del trasferimento ad altro reparto - con mansioni equivalenti - di un lavoratore addetto alla sorveglianza, il quale, pur accusato della sottrazione di due cartoni di detersivo ed alcuni timer per lavatrici, era rimasto, all'esito degli accertamenti, immune da ogni addebito, attesa l'impossibilità di ricostruire con chiarezza i fatti, ancorché risultasse certo che il medesimo fosse restato, per un certo periodo, da solo e avesse tentato di avvicinare i colleghi per concordare una versione dei fatti. Secondo la Cassazione, tali circostanze avevano comunque minato il rapporto fiduciario e inciso negativamente sui rapporti tra colleghi di reparto, così da indurre il datore all'anzidetto trasferimento, considerato pienamente legittimo (Cass. 17 marzo 2009, n. 6462).

Volendo citare una recente decisione del giudice di merito sull'argomento (Trib. Trieste, 22 marzo 2011), si può evidenziare che è stato annullato il trasferimento disposto da una appaltatrice del servizio di pulitura degli uffici postali della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trieste nei confronti di una lavoratrice, la quale sosteneva che il trasferimento non era stato motivato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, e richiedeva la riassegnazione nella sede originaria. Il Tribunale non ha ritenuto provata la tesi della società, secondo la quale il trasferimento era stato imposto dalla negativa valutazione espressa dall'appaltante sul servizio espletato dalla ricorrente, di cui era stata sollecitata la sostituzione. Piuttosto, ha osservato il Tribunale, è emerso che la lamentata insoddisfacente qualità del servizio prestato dalla lavoratrice era dipeso in realtà dalle scelte organizzative operate dalla stessa datrice di lavoro, che aveva assegnato alla ricorrente numerosi uffici, ubicati anche a notevole distanza, con tempi di spostamento tra l'uno e l'altro tali da erodere significativamente il tempo disponibile per il servizio e da costringerla ad operare non soltanto alla presenza dei dipendenti della committente, già limitativa della possibilità di operare efficacemente, ma persino del pubblico.

Gli effetti della "ritorsività" dei provvedimenti presi dal datore di lavoro si fanno sentire, sotto il profilo della violazione della procedura di contestazione, ovviamente, anche sull'atto estintivo del rapporto di lavoro, ovvero sul licenziamento. Limitandoci a riportare una recente sentenza della Suprema Corte, è stato affermato che: "Il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo". Per tali ragioni, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che, nel constatare che il licenziamento era stato disposto "a causa delle posizioni rigide e polemiche" assunte dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro e rese pubbliche dalla stampa, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare adottato in violazione delle procedure richieste dalla legge, pur senza ritenere che il licenziamento stesso potesse essere considerato un atto vendicativo o di rappresaglia (Cass. 18 marzo 2011, n. 6282).

In effetti, già da alcuni decenni le Sezioni Unite hanno esteso, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1982, l'applicazione delle garanzie previste dal secondo e terzo comma, art. 7, L. n. 300 del 1970, (contestazione preventiva dell'addebito e successiva audizione e difesa del lavoratore incolpato) a qualsiasi tipo di licenziamento "ontologicamente" disciplinare, prescindendo cioè dalla sua espressa inclusione tra le sanzioni poste dalla normativa collettiva o predisposte dal datore di lavoro (Cass. S.U. 1° febbraio 1988, n. 935).



23 novembre 2011

CUB-FLAICA


16 novembre 2011

IL TEMPO PER INDOSSARE GLI INDUMENTI DI LAVORO E IL CASO ALL'IPER DI CREMA


L'episodio accaduto alla collega di Coop Lombardia riporta alla luce un argomento molto sentito dai lavoratori della GDO e di Coop: quello del tempo tuta, ricordiamo ai colleghi, fa parte dell'attività lavorativa.

Segnaliamo inoltre che
USB ha aperto una vertenza in merito in Unicoop Tirreno.

La questione non è sfuggita ad Unicoop FI, azienda sempre attenta ad iniziative di solidarietà, un pò meno accorta verso i diritti dei propri dipendenti. Uno dei punti del nuovo contratto aziendale, le cui trattative procedono a singhiozzo in attesa che si chiuda il CCNL, riguarderebbe proprio il tempo di vestizione/svestizione del lavoratore che Unicoop vorrebbe tenere per norma fuori dall'orario di lavoro (quindi nel tempo libero del lavoratore), nonostante varie sentenze della Cassazione stabiliscano il contrario.


Alla lavoratrice Ramona Guerini, addetta al Reparto Pescheria Ipercoop di
Crema gli vengono contestati dall’azienda addebiti disciplinari per non essersi presentata al lavoro all’ora stabilita e di aver abbandonato il lavoro prima dell’ora stabilita.

L’azienda le contesta: “Con la presente Le contestiamo ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto quanto segue: in data odierna non si trovava sul posto di lavoro nel Reparto Pescheria all’ora stabilita per l’inizio delle attività, e cioè alle ore 7.00, ma arrivava alle ore 7.10 dopo 10 minuti. Sempre in data odierna, Ella abbandonava il posto di lavoro alle ore 11.53, sette minuti prima dell’ora stabilita per la cessazione delle sue attività, e cioè alle ore 12.00. Le contestiamo quindi la violazione dell’art. 191-1° comma – del vigente Ccnl. e regolamento aziendale in vigore”.

Semplicemente Ramona inizia regolarmente l’attività lavorativa come da disposizioni alle ore 7.00 timbrando con il badge. Termina l’attività lavorativa alle ore 12.00 timbrando con il badge l’uscita. Alle ore 7.00 dopo la timbratura si reca negli spogliatoi aziendali per indossare la divisa/tuta da lavoro specifica per la mansione in cui è impiegata, di addetta alla vendita e preparazione al Reparto Pescheria. Indossa all’uopo pantaloni, camice, scarpe antinfortunistiche, pettorina e cuffia, così come da disposizioni aziendali, idonee alla mansione specifica e alle procedure di sicurezza e igiene HCCP e da quanto previsto da legge. Raggiunge successivamente il Reparto Pescheria, svolgendo la mansione assegnata con diligenza e cura. Al termine del suo orario di lavoro si reca negli spogliatoi per eseguire la svestizione della divisa/tuta, riponendola con cura nell’armadietto e timbra l’uscita alle ore 12.00.

Il cambio della tuta è orario di lavoro. Indossare la tuta da lavoro in azienda, seguendo le modalità impartite dal datore, è una attività che rientra a tutti gli effetti nel tempo lavorativo che il dipendente mette a disposizione: pertanto deve essere pagato a tutti gli operai che indossano
la 'divisa' cambiandosi negli spogliatoi aziendali.

Innanzitutto, per analizzare al meglio la questione, occorre partire dal D. Lgs. n. 66 del 2003 concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

In particolare l’art 2 lettera a) stabilisce che “orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

A tal proposito si ritiene, senza dubbio, che anche il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e togliere la divisa rientri nell’ambito nel periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro, in quanto, tempo dedicato ad una determinata attività preparatoria richiestagli espressamente dal datore di lavoro e quindi retribuibile.

A sostegno di questo assunto in più occasioni si è espressa anche la giurisprudenza, che ha dichiarato che “il tempo necessario al lavoratore per raggiungere, una volta cambiato, il reparto dove, timbrato l’orologio marcatempo, inizia a svolgere di fatto la prestazione lavorativa, deve
essere retribuito poiché parte del lavoro effettivo, allorquando il dipendente sia tenuto a un tempo di percorrenza funzionale soltanto alle esigenze organizzative dell’azienda e sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della medesima.

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ SICURAMENTE PRETENDERE CHE IL LAVORATORE INDOSSI E SI TOLGA LA DIVISA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO, INFATTI AL DI FUORI DI ESSO IL PRESTATORE DI LAVORO NON SOGGIACE A PROVVEDIMENTO ALCUNO DEL DATORE DI LAVORO.

La Coop Lombardia come ritorsione e con scopo intimidatorio, ha comminato alla lavoratrice, un biasimo scritto e una multa di due ore di retribuzione, dopo che, assistita dal SI COBAS, aveva motivato inoppugnabilmente le contestazioni disciplinari. Fin troppo evidente lo scopo di farla recedere e rinunciare a un diritto addirittura legalmente riconosciuto!!!

La Coop Lombardia è preoccupata che, i lavoratori inizino ad alzare la testa, a non delegare più ai pompieri confederali l’esercizio del diritto. La Coop Lombardia ha il timore, così come riferito da un loro responsabile, che questa questione si allarghi a tutte le filiali Coop Lombardia con evidente messa in discussione dei loro profitti.

Portiamo solidarietà a Ramona, iniziando tutti ad indossare gli indumenti da lavoro, in azienda e in orario di lavoro, oppure chiediamo che il tempo impiegato per indossare gli indumenti da lavoro sia retribuito come orario di lavoro. Iniziamo a chiedere ed esercitare i diritti anche attraverso il diritto di sciopero.

AIUTA TE MENTRE CI AIUTI: PRATICA LA SOLIDARIETÀ

AUTORGANIZZIAMOCI




16 novembre 2011

S.I. COBAS Coop Lombardia – Crema
  

18 settembre 2011

CASSAZIONE: UN SINDACATO PUO' PROMUOVERE L'ART. 28 ANCHE SE NON E' FIRMATARIO DEL CONTRATTO


In base alla sentenza della Cassazione, un sindacato nazionale può ricorrere all'art. 28/700 (condotta antisindacale) anche se non risulta firmatario del contratto nazionale



La Corte di Cassazione, sulla base di un ricorso proposto dallo SLAI Cobas contro Videotime S.p.a. (società del gruppo Mediaset S.p.a.), ha risolto l'annosa questione in ordine ai requisiti per proporre il ricorso ex art. 28 per la repressione della condotta antisindacale.

Sulla base di una errata interpretazione di un'altra sentenza della stessa Corte (sentenza n. 212/2008), che aveva ritenuto di valorizzare la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte del sindacato ricorrente (in quel caso carente del requisito organizzativo e strutturale di carattere nazionale), ai fini del riconoscimento del concetto di - organizzazione sindacale nazionale - richiesto per la proposizione del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Sulla base di quell'interpretazione (a nostro giudizio errata) alcuni giudici di merito tra cui il Tribunale di Milano e la Corte di Appello di Milano, esclusivamente nella sentenza cassata, avevano ritenuto di considerare essenziale, per la proposizione dell'azione, la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte dell?organizzazione sindacale ricorrente.

In pratica si riconosceva la possibilità di utilizzare tale strumento esclusivamente a quei sindacati che avessero soddisfatto detto requisito, "implicante il consenso della controparte datoriale". Tale soluzione era palesemente in contrasto con la ratio della norma, evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 1974 e introduceva un elemento di confusione tra i requisiti stabiliti dall'art. 19 Legge 300/1970 e quelli previsti dall'art. 28 della stessa legge.

Con la decisione di cui in commento è stato quindi formulato il seguente principio di diritto: "ai fini della legittimazione attiva a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 della legge 300/1970, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione abbia anche comportato la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali".

Tale soluzione, quindi, consente, correttamente, anche alle organizzazioni sindacali "dissenzienti" di utilizzare lo strumento processuale introdotto dall'art. 28 Statuto dei Lavoratori, auspicando implicitamente lo sviluppo del pluralismo sindacale, garantito anche dalla Carta Costituzionale.



17 settembre 2011

Avv. M. Rizzoglio

Slai Cobas.it



05 settembre 2011

CONTRATTI, PASSA LA DEROGA ALL'ART. 18, CON L'INTESA AZIENDALE SI POTRA' LICENZIARE

La Commissione bilancio del Senato approva la Manovra e l'emendamento della maggioranza. L'accordo locale potrà "ignorare" le tutele dello Statuto dei lavoratori.

Camusso (Cgil): "Il governo sta cancellando la Costituzione"

Le intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale possono derogare ai contratti ed alle leggi nazionali sul lavoro, incluso lo Statuto dei lavoratori, ed alle relative norme, comprese quelle sui licenziamenti. Tradotto in termini sostanziali, anche le aziende con più di 15 dipendenti potranno ricorrere più facilmente ai licenziamenti senza giusta causa - aggirando il divieto sancito dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - , potendo sfruttare misure di "indennizzo" alternative al reintegro del lavoratore, se questo potere sarà dato loro da un'intesa con i sindacati maggioritari in azienda.

La "rivoluzione" è contenuta nell'emendamento di maggioranza all'articolo 8 della Manovra, approvato oggi dalla Commissione bilancio del Senato, ed ha immediatamente scatenato le proteste della Cgil e delke opposizioni.

La modifica all'articolo 8 - Il provvedimento passato in commissione stabilisce che, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro", le specifiche intese aziendali e territoriali "operano anche in deroga alle disposizioni di legge" ed alle "relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro". L'emendamento prevede, in aggiunta, che le intese valide saranno non solo quelle "sottoscritte a livello aziendale o territoriale da associazioni comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale" (come già prevedeva il testo della manovra), ma che anche le associazioni "territoriali" avranno la possibilità di realizzare specifiche intese "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati" su temi come "le mansioni del lavoratore, i contratti a termine, l'orario di lavoro, le modalità di assunzione, le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro".

Le materie escluse - Restano escluse dalla contrattazione aziendale alcune materie e norme generali a tutela di diritti e interessi superiori. Così non si potranno fare accordi locali su temi quali "il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento".

Il potere dei sindacati "locali" - L'emendamento approvato prevede che anche i sindacati percentualmente più rappresentativi a livello territoriale possano sottoscrivere accordi con le aziende. la modifica all'articolo 8 del decreto stabilisce infatti che possono sottoscrivere le intese o le "associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale", ovvero le "loro rappresentanze sindacali operanti in aziende"; le intese, inoltre, come già previsto, avranno "efficacia per tutti i lavoratori, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alla presenze sindacali".

Le reazioni. "Le modifiche della maggioranza di governo all'articolo 8 - commenta Susanna Camusso, leader della Cgil - indicano la volontà di annullare il contratto collettivo nazionale di lavoro e di cancellare lo Statuto dei lavoratori, e non solo l'articolo 18, in violazione dell'articolo 39 della Costituzione e di tutti i principi di uguaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama".

"Dicevano che non si toccava l'articolo 18, invece ora è possibile e viene scritto espressamente. Tutto questo è inaccettabile", commenta Giovanni Legnini, senatore Pd. Con il sì dei sindacati, riassume Achille Passoni, senatore Pd, si potrà anche licenziare: si apre la strada per la "possibile cancellazione in un contratto aziendale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; una pura follia giuridica e politica". "Il diritto del lavoro, con un balzo di dubbia costituzionalità, torna indietro di almeno sessant'anni - dice Stefano Fassina, responsabile Economia del Pd - le modifiche che consentono a un sindacato senza rappresentanza nazionale di derogare alle leggi dello Stato o ai contratti nazionali sono in radicale contraddizione con l'accordo del 28 giugno raggiunto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria".

"L'Idv - commentano Antonio Di Pietro e Maurizio Zipponi, responsabile lavoro del partito - continua a sostenere che questa norma sul lavoro non c'entra nulla con il pareggio di bilancio, in quanto non ha ritorni di tipo economico. Il fatto di averla voluta rende esplicito l'odio con cui questo governo si rivolge al mondo del lavoro pubblico e privato, mentre difende con le unghie e con i denti tutti i privilegi di chi mai ha pagato. Un ragione in più - concludono - per partecipare allo sciopero di martedì sei settembre".



4 settembre 2011

La Repubblica.it


03 settembre 2011

MAGAZZINO COOP DI SESTO F.NO SPERA NEL BOLLETTINO METEREOLOGICO


Il magazzino Unicoop Firenze di Sesto Fiorentino in attesa della pioggia per ottenere il proprio orario di lavoro




Unicoop Firenze ha spostato con una comunicazione equiparabile ad un ordine di servizio, il normale orario pomeridiano (12.52-20.29) ad un orario notturno (18.00-1.27). Questo in seguito ad un sopralluogo della Asl competente che ha verificato le temperature incompatibili con il normale svolgimento delle attività lavorative (facchinaggio).

Se l'episodio climatico fosse così eccezionale, la decisone aziendale avrebbe un'attenuante. Invece d'estate fa caldo come sempre e la temperatura supera spesso i 30 gradi, fino ad arrivare a temperature impossibili, come ha rilevato la Asl.

Se Unicoop avesse dotato il magazzino di un impianto refrigerante che abbassasse di qualche grado la temperatura, come richiesto da anni dai lavoratori, tutto ciò non sarebbe successo.

Questi signori, invece, dotati di ottimi impianti di climatizzazione nei loro uffici, si son ben guardati di intervenire per tutelare la salute dei propri dipendenti, finché in extremis non è intervenuta la Asl.

La conseguenza è che Unicoop Firenze, a costo zero, risolve (?) il problema. I dipendenti vengono come al solito dopo. Cosa sarebbe successo negli uffici se si fosse bloccato il sistema di climatizzazione?


29 agosto 2011

L'ASL: «TROPPO CALDO NEI MAGAZZINI COOP». L'AZIENDA RISOLVE: «SI LAVORA DI NOTTE»



Temperature torride, non compatibili con l'attività lavorativa, e l'azienda decide di spostare il turno di lavoro in orario notturno.



Accade al magazzino Unicoop di via Petrosa a Sesto, struttura degli anni settanta dove, dal febbraio 2007 (in precedenza il magazzino era appaltato), lavorano circa una trentina di dipendenti di Unicoop Firenze.

A innescare l'episodio un sopralluogo effettuato dalla Asl 10, su segnalazione delle rappresentanze sindacali RSU-RLS, lo scorso 14 luglio dal quale sarebbe emerso in effetti che le attività lavorative di facchinaggio del turno pomeridiano non sarebbero state compatibili con le temperature negli ambienti, spesso superiori ai 30 gradi fino dalle 11 del mattino.

Con una lettera datata 26 luglio fra l'altro le RSU-RLS avevano anche richiesto i risultati del sopralluogo non ricevendo però dai destinatari della missiva (fra gli altri il responsabile reparto e il direttore del settore logistica) alcuna risposta.

Solo tre giorni fa alle 13, dopo l'inizio del turno pomeridiano, con orario regolare dalle 12,52 alle 20,19, i lavoratori sarebbero stati informati dal responsabile del reparto che non potevano effettuare movimentazione dei carichi fino alle 18: anche in questo caso il delegato RSU avrebbe chiesto la documentazione della Asl non ricevendo però alcun riscontro.

Due giorni fa poi, la 'doccia fredda' con una comunicazione, su ordine del datore di lavoro, in cui si precisa che "l'orario del turno pomeridiano è stato posticipato alle 18 e terminerà alle 1,27. Questo come da comunicazione presentata alla Asl competente, con decorrenza immediata e fino a nuova diversa comunicazione del datore di lavoro". Comunicazione che dovrebbe giungere con l'arrivo di temperature più miti.



28 agosto 2011

La Nazione





27 agosto 2011

TROPPO CALDO NEL MAGAZZINO UNICOOP DI SESTO F.NO, L'AZIENDA IMPONE DI LAVORARE DI NOTTE

La Asl competente stabilisce che le elevate temperature non sono compatibili con l'attività lavorativa del turno pomeridiano nel magazzino Unicoop di Sesto Fiorentino

La soluzione di Unicoop Firenze? Spostare il turno con ordine di servizio immediato dalle 18.00 alle 1.27


L'orario regolare è dalle 12.52 alle 20.19



La vicenda può apparire fantozziana, se non fosse che svolgere attività di facchinaggio quando il termometro arriva a temperature anche di 36 gradi, e comunque supera spesso i 30 dalle 11 di mattina in poi in periodi come quello attuale, diventa davvero dura.

Da anni i dipendenti chiedono soluzioni al problema, ma invano.

Il magazzino di Unicoop Firenze di Sesto Fiorentino è una struttura degli anni 70, con problemi evidenti di vetustà, il soffitto e il controsoffitto sono in cemento-amianto. La temperatura è sempre stata un problema. Freddo di inverno, con un impianto riscaldante datato che immette aria calda, giusto per alzare di qualche grado la temperatura, ma che spesso si guasta, o rimane privo di gasolio, o fermo per altri misteriosi motivi.

In estate il problema è il caldo, ovviamente. Nel magazzino di Sesto Fiorentino ci lavorano dal febbraio 2007 (precedentemente il magazzino era appaltato) circa 30 dipendenti di Unicoop Firenze.

I FATTI
Dopo varie segnalazioni da parte di RSU e RLS sulle alte temperature e i conseguenti disagi fatte all'azienda in passato, su segnalazione RLS-RSU c'è stato un sopralluogo della ASL 10 di Sesto F.no, in data 14/7/11.

Il 26/7/2011, le RSU-RLS inviano una lettera/fax indirizzata al Direttore alla Logistica; al Resp. Magazzini; al Resp. Reparto; al Rspp; per chiedere la risultanza del sopralluogo della ASL. NESSUNA RISPOSTA.

Il 25/8 alle ore 13.00 (appena dopo l'inizio del turno pomeridiano) il Resp. del Reparto fermava i lavoratori informandoli di aver avuto indicazioni da parte del datore di lavoro e del medico competente, che essi non potevano effettuare movimentazione manuale dei carichi fino alle ore 18.00.

Il delegato RSU informato di questo evento ha NUOVAMENTE richiesto la documentazione dell'ASL e le motivazioni di tale decisione, nonché le intenzioni dell'azienda, che però non gli sono state fornite.

Ieri, 26/8 alle ore 12.30, il Resp. del Reparto ha firmato una comunicazione su ordine del datore di lavoro in cui si precisa che «l'orario del turno pomeridiano è stato posticipato alle ore 18.00 e terminerà alle ore 1.27. Questo come da comunicazione presentata alla ASL competente, con decorrenza immediata e fino a nuova diversa comunicazione del datore di lavoro.»




NON SI DICE, MA ADESSO IL CAPORALATO E' UN REATO


L'articolo 12 della manovra prevede l'inserimento del reato di caporalato, finora punito con una multa di 50 euro per ogni bracciante




L'articolo 12 della manovra prevede l'inserimento del reato di caporalato, finora punito con una multa di 50 euro per ogni bracciante. Una bella notizia poco pubblicizzata dalla Cgil per non spaccare il fronte del no. Ma chi dovrà farla rispettare? Gli ispettori del ministero, che descrivono una situazione sconfortante.

Susanna Camusso lancia l'anatema contro la manovra economica e proclama lo sciopero generale del 6 settembre. Intanto ci sono due settori della Cgil che dalla Finanziaria-bis hanno ottenuto una vittoria di quelle importanti. Ma non possono dirlo, almeno non ad alta voce. Perché a corso Italia è passata la linea dell'intransigenza.

Sono Flai e Fillea,il sindacato dei braccianti agricoli e degli edili. La loro vittoria è sancita nell'articolo 12 della manovra, quello che introduce il reato di caporalato con pene che vanno dai cinque agli otto anni di carcere.

Una rivoluzione. Fino ad oggi per impiegare manodopera sottopagata e imporre turni di lavoro massacranti – ovviamente in nero – si rischiava una multa da 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. Nulla, rispetto agli immensi guadagni che il meccanismo del caporalato mette in moto, dall'agricoltura all'edilizia passando per il turismo. Dal gennaio scorso, Flai e Fillea hanno lanciato una campagna itinerante in tutta Italia per presentare una proposta di legge. Obiettivo: trasformare i caporali in criminali e i 50 euro in pene detentive. Le proposte del sindacato sono state tradotte in un disegno di legge (prima firmataria la senatrice Pd Colomba Mongiello) poi ripreso dalla prima all'ultima riga dalla Finanziaria lacrime e sangue. Insomma, una storia a lieto fine che nessuno, dentro Cgil, ha troppa voglia di strombazzare. Per non rompere il fronte del no alla manovra.

Se è vero che l'articolo 12 rimarrà quasi sicuramente invariato anche dopo l'esame delle Camere, il nuovo reato verrà introdotto molto presto. Già, ma chi fa applicare la legge? Gli ispettorati del ministero del Lavoro, gli “sceriffi” dell'Inps e quelli dell'Inail. Il loro compito è quello di setacciare le aziende di tutta la penisola alla ricerca di manodopera sommersa. Il lavoro non manca: secondo il rapporto annuale pubblicato dal Ministero nel 2010 era irregolare il 66% delle 260.000 aziende ispezionate. Per un totale di oltre 130.000 lavoratori invisibili e senza diritti. I numeri fanno impressione, ma la realtà è che sono solo la punta di un iceberg molto più vasto. Che difficilmente emergerà visto che gli ispettorati operano con l'acqua alla gola.

«Il nuovo reato di caporalato? Una splendida notizia. Ma per noi non cambia granché. Eravamo sotto-organico prima, continueremo ad esserlo domani e dopodomani. Contrastare il lavoro nero in queste condizioni non è facile», commenta Agostino Del Balzo, l'uomo che coordina gli ispettori del lavoro nella direzione provinciale di Torino. Gli sceriffi anti-caporalato sparsi in tutta la provincia sono sessanta. Bastano? «Ne servirebbero il doppio», spiega Del Balzo. «In questo momento c'è una sproporzione enorme tra il nostro personale e il numero di aziende che dovremmo controllare. E meno male che ci sono lavoratori coraggiosi che denunciano le loro condizioni. Altrimenti sarebbe difficilissimo trovarli».

Gli ispettori ministeriali sono, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali. Ma sono civili, indossano vestiti comuni e viaggiano con la loro automobile personale. «I casi di aggressione sono piuttosto frequenti, al sud come al nord», racconta a Linkiesta un ispettore di Latina che ci chiede l'anonimato. «Del resto, il nostro compito è quello di un poliziotto. Ma senza divisa né armi né manette. Controlliamo chi ha voglia di farsi controllare. E in alcune aziende c'è chi tenta di metterci le mani addosso». Se il titolare di un'azienda, o un caporale, sbatte loro la porta in faccia, gli ispettori non possono fare altro che girare i tacchi e tornare in ufficio. Per testimoniare le difficoltà in cui versano gli ispettorati basta fare l'esempio dei rimborsi benzina, che vengono restituiti quasi sempre in ritardo. Anche di mesi. «Io devo ancora avere 400 euro. Le ultime missioni che mi hanno rimborsato sono quelle di maggio. Ma con chi devo prendermela?»si chiede la nostra fonte pontina «Non è colpa del mio direttore. Qui è un sistema intero che non funziona».

Nella provincia di Latina il caporalato agricolo è una piaga storica. Le vittime sono soprattutto immigrati indiani e bengalesi. Dalla sera alla mattina a spezzarsi la schiena raccogliendo angurie, zucchine, pomodori e melanzane per 30-40 euro al giorno. Centinaia di piccole aziende sparse su tutto l'Agro Pontino a fronte di 43 ispettori. Sommando quelli civili e quelli in divisa. Il nostro ispettore ci confessa tutta la sua frustrazione: «L'impressione è che il nostro mestiere si stia svilendo. Come se ci volessero tarpare le ali. Da quando è entrata in vigore la legge Biagi il nostro lavoro è aumentato a dismisura. Ma le risorse sono sempre le stesse. Qui non c'è un concorso dal 2006, nel frattempo c'è chi lascia per un lavoro più redditizio e meno pericoloso».

Pasquale Scatinio fa l'ispettore a Brindisi. Il suo settore è quello del commercio. «Sappiamo perfettamente che ci sono decine di aziende che impiegano manodopera in nero. Ma noi non possiamo essere ovunque. Quest'anno il ministero aveva fissato per la nostra sezione l'obiettivo minimo di 60 ispezioni a persona. Lo raggiungeremo solo per un pelo».



26 agosto 2011

Federico Formica

Linkiesta


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