27 novembre 2013

UNICOOP FIRENZE: REINTEGRATI DOPO AVER IMPUGNATO I CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI


Vinta la vertenza per tre contrattisti di Unicoop Firenze

Il Tribunale del Lavoro ha condannato l'azienda al reintegro







Che molti dei contratti a termine stipulati, non solo in Unicoop ma quasi ovunque, siano in realtà illegittimi lo sanno ormai in molti, ma non sono così tanti coloro che decidono di impugnarli alla scadenza. Lo hanno fatto invece almeno tre ex-dipendenti di Unicoop Firenze. Avevano tutti lavorato nell'ambito della logistica negli anni 2010 e 2011, con un susseguirsi di contratti p-time e f-time in vari reparti dei magazzini, al termine dei quali non erano più stati richiamati.

Proprio nel 2010 la legge 183/2010 (collegato al lavoro) introduceva con l'articolo 32 il termine di 60 giorni per poter impugnare i contratti fino ad allora stipulati e ritenuti illegittimi. Tutto ciò a partire dal 31 dicembre 2011 (decreto Milleproroghe art. 2 comma 54 legge 10/2011) chi non l'avesse fatto entro quella data avrebbe perciò perso definitivamente l'opportunità di ottenere un qualsiasi tipo di riconoscimento pregresso. Ricordiamo che ci fu anche una blanda campagna informativa condotta dai sindacati confederali all'interno di Unicoop, ma in realtà non portò a nessuna iniziativa degna di menzione.

Forse non è un caso che i nostri tre, fiutata l'aria, evitarono uffici vertenze dei suddetti sindacati, e preferirono rivolgersi ad uno studio legale privato (Conte-Martini-Ranfagni) che, una volta esaminati i contratti, decise di patrocinare le cause.

Sono stati necessari due anni di attesa ma ne è evidentemente valsa la pena. Per due di loro è stato deciso il reintegro con la formula del tempo indeterminato e con orario full time, mentre il terzo ha preferito un cospicuo risarcimento in fase conciliatoria. Le sentenze risalgono al 17 ottobre 2013 e sono la n° 1065 e 1067 della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze ed hanno, come detto, stabilito il reintegro dei due ricorrenti e condannato Unicoop Firenze al pagamento a ciascuno di un'indennità pari a tre mensilità da aggiungere alle canoniche spese di lite.

Vi domanderete qual è il difetto che rende un contratto a termine illegittimo. I motivi possono essere diversi, ma assai sovente, come nel caso specifico, possono essere ricondotti alla causale del contratto stesso. Il motivare la stipula di un contratto a causa di «[…] periodi di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell’anno, derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a fare fronte con i normali organici aziendali, ivi comprese le aperture domenicali e festive ed i periodi interessati da iniziative commerciali e/o promozionali», può non essere sufficiente se poi l'azienda non è in grado di dimostrare che queste giustificazioni attengano alla realtà.

Per chiudere ricordiamo nuovamente che il citato art. 32 del Decreto 183/2010 ha definito in 60 giorni il tempo massimo entro il quale poter impugnare un contratto ritenuto illegittimo, perciò esortiamo i colleghi (o ex-colleghi) che ritengono di essere stati vittime di vicende simili a quella da noi raccontata e a quelli che lo saranno, a non perdere tempo e rivolgersi ad uno studio legale che si occupi di diritto del lavoro per far esaminare i contratti stipulati.

Certi, adesso più di prima, che vedersi riconosciuti i propri diritti si può e si deve fare, restiamo in attesa di altre risoluzioni di analoghe vertenze (è possibile che anche Filcams-Cgil, data la sua larga rappresentatività in Unicoop, possa averne patrocinate), delle quali non mancheremo di mettervi al corrente.


Sentenza n. 1065



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