27 settembre 2008

LICENZIAMENTI, UNICOOP ESAGERO'


MAGAZZINI SCANDICCI NUOVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO

L'azienda dovrà riassumere i 7 lavoratori rei di aver mangiato merendine non vendibili

Erano stati licenziati in tronco dall'Unicoop perché accusati di aver consumato merendine, succhi di frutta e biscotti all'interno della zona del magazzino dei Pratoni che raccoglie prodotti, che per vari motivi, vengono ritirati dalla vendita e destinati al macero o alla beneficenza.

Sette destinatari del durissimo provvedimento disciplinare, che aveva scatenato un'autentica rivolta fra i dipendenti della cooperativa, accusata di aver sempre sostanzialmente tollerato questi piccoli ammanchi fra la merce che non era comunque destinata alla vendita.

Nel luglio scorso il tribunale del lavoro aveva raccolto il reclamo dei sette dipendenti licenziati, assistito dallo studio Bellotti, imponendone a Unicoop l'immediato reintegro.
Tuttavia la cooperativa aveva deciso di presentare opposizione al provvedimento sostenendo tra le altre cose la gravità della violazione del vincolo fiduciario derivante dai contestati episodi.
Il reclamo è tuttavia stato respinto nei giorni scorsi dallo stesso tribunale del lavoro in composizione collegiale (presidente e relatore Giampaolo Muntoni), che ha ribadito a Unicoop di reintegrare in servizio i sette dipendenti licenziati.

Le indagini sugli ammanchi nel magazzino dei Pratoni erano partite nel febbraio dell'anno scorso, quando i carabinieri di Scandicci, a seguito di una denuncia per furto presentata da Unicoop, installarono alcune telecamere nascoste nel magazzino "incriminato" da dove sparivano merendine e succhi di frutta.
Da quelle immagini vennero identificate 24 persone, fra le quali 18 dipendenti, 3 ex dipendenti e 3 lavoratori dell'impresa di pulizie esterna. Dei 18 dipendenti, sette furono licenziati, dieci sospesi e uno ne uscì senza alcuna sanzione.

I sette mandati a casa si rivolsero così al tribunale, che per ben due volte a dato loro ragione, sottolineando in particolare la buona fede dei dipendenti che asportavano un singolo pezzo per volta: "Mai - scrive il tribunale - risultano asportate dal singolo dipendente notevoli quantità di beni, tali da manifestare una esplicita volontà di sottrarre questi ultimi all'azienda per trarne un profitto esorbitante dalla semplice personale refezione sul momento."

Non solo: la massima sanzione disciplinare adottata da Unicoop non è giustificata a causa dell' "effettiva sussistenza di una disinvolta prassi alla quale l'azienda mai aveva in precedenza reagito, né mettendo sull'avviso i dipendenti, né irrogando sanzioni, magari più lievi ma ugualmente esemplari, significative della volontà di non tollerare più comportamenti del genere".

Insomma, essere licenziati per una merendina neanche destinata alla vendita è apparso al tribunale francamente troppo.

G
IGI PAOLI

LA NAZIONE


27 Settembre 2008

20 settembre 2008

I DUBBI DI QUESTO CONTRATTO

Come tutti sappiamo si stanno svolgendo le assemblee informative sull'ipotesi del nuovo CCNL.
A quelli che hanno già avuto l'occasione di leggere e discutere tale ipotesi, o l'avranno prossimamente, vogliamo far notare alcuni punti della parte normativa, che nelle assemblee non hanno avuto risalto, ma che a nostro avviso, sono di rilevante importanza.

Ci riferiamo nella fattispecie ad alcuni articoli del contratto che sono stati modificati, sia nella forma, che nella sostanza.
Vi proponiamo di seguito la lettura comparata dei due testi:
per primo trascriviamo l'articolo del vecchio contratto (testo in nero), successivamente riportiamo com'è stato modificato nell'ipotesi di accordo attuale (testo in bianco).
In corsivo le parti modificate.

VECCHIO CCNL - TITOLO XV - ART. 108 - Distribuzione dell'orario
1) La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 (funzioni e materie del secondo livello di contrattazione), al fine di realizzare nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.

NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 108 – Distribuzione dell’orario
1) Si concorda che la distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Fermo restando la disciplina legale sulla durata della prestazione giornaliera, le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero quello della durata dell’orario normale di lavoro di otto ore.

VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario

1) Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale (art. 11- art. 108) […] Le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.

NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario
1) Sulla base di quanto previsto dall’articolo […] si concorda che l’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi
2) (Nuovo comma assente nel vecchio contratto – ndr)
In questo quadro per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario […] il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.

VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 120 – Riposo settimanale
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
2) Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci -limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari – esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.

NUOVO CCNL – TITOLO XV- ART. 120 – Riposo settimanale
1) Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9 D.Lgs 8 aprile n. 66/2003 e successive modifiche): il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2) Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3) Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell’attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

In conclusione:

- Vorremmo sbagliarci, ma sembra che le modifiche degli articoli suddetti vadano tutte a vantaggio delle aziende che non sono più “costrette” a concordare le deroghe con le RSU, ma solo a confrontarsi con esse.

- L’aver previsto la possibilità, prima inesistente, del lavoro domenicale per i magazzini, non può che indicare la previsione di molte aperture domenicali nei “punti vendita” altrimenti non se ne vedrebbe la necessità.

- Infine, ci pare contraddittorio che questa ipotesi preveda il demandare molti di questi importanti temi ad un livello decentrato di contrattazione, anticipando di fatto il nuovo modello contrattuale che però i vertici CGIL sembrano tanto osteggiare.

17 settembre 2008

FIDUCIA NEI GIUDICI






Oggi, presso il Tribunale del Lavoro di Firenze, si è svolta l’udienza a seguito del ricorso di Unicoop Firenze contro le decisioni espresse dai giudici del medesimo tribunale.
In luglio l’azienda era stata obbligata al reintegro al lavoro dei 7 dipendenti del magazzino licenziati.
La sentenza è attesa per la prossima settimana.

Nel frattempo, sono stati trasmessi ai legali degli interessati gli atti relativi alla richiesta di archiviazione da parte del PM Dott.ssa Mione.
Stando a quello che abbiamo potuto leggere, le motivazioni parrebbero avvalorare le decisioni del Tribunale. Tutto questo ci sembra di buon auspicio anche per quanto concerne l’aspetto penale della vicenda.

Ai nostri colleghi un sentito in bocca al lupo.

Leggi anche:

Speriamo in un'assoluzione piena


06 settembre 2008

ASSEMBLEE PER IL CONTRATTO NAZIONALE


Si stanno svolgendo in questi giorni le assemblee informative sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa.


Ci sembra utile ripercorrere in breve tutti i passaggi che hanno portato alla firma dell’ipotesi.

Il 18 luglio scorso, è stata firmata l’ipotesi di accordo del contratto del commercio da Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
La Filcams-Cgil non ha firmato. Queste sono le sue motivazioni.
La posizione della Filcams è stata criticata sia di Fisascat, che da Uiltucs.

Successivamente, in data 25 luglio 2008, si è pervenuti alla firma del CCNL della distribuzione cooperativa, stavolta in modo unitario.
Le OO. SS. firmatarie dell’ipotesi sottolineano i risultati raggiunti sia per la parte normativa, che per quella salariale.

Numerose le voci critiche, tra le quali vi segnaliamo quella di Rete28Aprile e di Flaica-Cub.

Le assemblee informative per i lavoratori dei magazzini di Scandicci e Sesto F.no, si terranno giovedì 11 settembre, con il seguente orario: dalle 11.00 alle 13.00 per il turno di mattina; dalle 13.00 alle 15.00 per il turno di pomeriggio.

Su alcune assemblee già effettuate non sono mancate polemiche.
Uiltucs e Fisascat toscane accusano la Filcams di comportamento scorretto.
Al termine delle riunioni informative è previsto un referendum che si dovrebbe svolgere nella prima decade di ottobre.