Come tutti sappiamo si stanno svolgendo le assemblee informative sull'ipotesi del nuovo CCNL.
A quelli che hanno già avuto l'occasione di leggere e discutere tale ipotesi, o l'avranno prossimamente, vogliamo far notare alcuni punti della parte normativa, che nelle assemblee non hanno avuto risalto, ma che a nostro avviso, sono di rilevante importanza.
Ci riferiamo nella fattispecie ad alcuni articoli del contratto che sono stati modificati, sia nella forma, che nella sostanza.
Vi proponiamo di seguito la lettura comparata dei due testi:
per primo trascriviamo l'articolo del vecchio contratto (testo in nero), successivamente riportiamo com'è stato modificato nell'ipotesi di accordo attuale (testo in bianco).
In corsivo le parti modificate.
VECCHIO CCNL - TITOLO XV - ART. 108 - Distribuzione dell'orario
1) La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 (funzioni e materie del secondo livello di contrattazione), al fine di realizzare nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 108 – Distribuzione dell’orario
1) Si concorda che la distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Fermo restando la disciplina legale sulla durata della prestazione giornaliera, le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero quello della durata dell’orario normale di lavoro di otto ore.
VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario
1) Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale (art. 11- art. 108) […] Le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario
1) Sulla base di quanto previsto dall’articolo […] si concorda che l’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi
2) (Nuovo comma assente nel vecchio contratto – ndr)
In questo quadro per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario […] il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.
VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 120 – Riposo settimanale
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
2) Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci -limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari – esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
NUOVO CCNL – TITOLO XV- ART. 120 – Riposo settimanale
1) Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9 D.Lgs 8 aprile n. 66/2003 e successive modifiche): il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2) Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3) Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell’attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
In conclusione:
- Vorremmo sbagliarci, ma sembra che le modifiche degli articoli suddetti vadano tutte a vantaggio delle aziende che non sono più “costrette” a concordare le deroghe con le RSU, ma solo a confrontarsi con esse.
- L’aver previsto la possibilità, prima inesistente, del lavoro domenicale per i magazzini, non può che indicare la previsione di molte aperture domenicali nei “punti vendita” altrimenti non se ne vedrebbe la necessità.
- Infine, ci pare contraddittorio che questa ipotesi preveda il demandare molti di questi importanti temi ad un livello decentrato di contrattazione, anticipando di fatto il nuovo modello contrattuale che però i vertici CGIL sembrano tanto osteggiare.
A quelli che hanno già avuto l'occasione di leggere e discutere tale ipotesi, o l'avranno prossimamente, vogliamo far notare alcuni punti della parte normativa, che nelle assemblee non hanno avuto risalto, ma che a nostro avviso, sono di rilevante importanza.
Ci riferiamo nella fattispecie ad alcuni articoli del contratto che sono stati modificati, sia nella forma, che nella sostanza.
Vi proponiamo di seguito la lettura comparata dei due testi:
per primo trascriviamo l'articolo del vecchio contratto (testo in nero), successivamente riportiamo com'è stato modificato nell'ipotesi di accordo attuale (testo in bianco).
In corsivo le parti modificate.
VECCHIO CCNL - TITOLO XV - ART. 108 - Distribuzione dell'orario
1) La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 (funzioni e materie del secondo livello di contrattazione), al fine di realizzare nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 108 – Distribuzione dell’orario
1) Si concorda che la distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Fermo restando la disciplina legale sulla durata della prestazione giornaliera, le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero quello della durata dell’orario normale di lavoro di otto ore.
VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario
1) Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale (art. 11- art. 108) […] Le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario
1) Sulla base di quanto previsto dall’articolo […] si concorda che l’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi
2) (Nuovo comma assente nel vecchio contratto – ndr)
In questo quadro per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario […] il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.
VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 120 – Riposo settimanale
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
2) Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci -limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari – esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
NUOVO CCNL – TITOLO XV- ART. 120 – Riposo settimanale
1) Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9 D.Lgs 8 aprile n. 66/2003 e successive modifiche): il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2) Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3) Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell’attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
In conclusione:
- Vorremmo sbagliarci, ma sembra che le modifiche degli articoli suddetti vadano tutte a vantaggio delle aziende che non sono più “costrette” a concordare le deroghe con le RSU, ma solo a confrontarsi con esse.
- L’aver previsto la possibilità, prima inesistente, del lavoro domenicale per i magazzini, non può che indicare la previsione di molte aperture domenicali nei “punti vendita” altrimenti non se ne vedrebbe la necessità.
- Infine, ci pare contraddittorio che questa ipotesi preveda il demandare molti di questi importanti temi ad un livello decentrato di contrattazione, anticipando di fatto il nuovo modello contrattuale che però i vertici CGIL sembrano tanto osteggiare.
8 commenti:
Quando ho letto nell'ipotesi che in molti punti non si parla più di dover "concordare" qualcosa con le rsu ma solo di avere un "confronto" con esse, mi si sono drizzati i peli.
E se il confronto non dovesse portare ad un accordo soddisfacente per i lavoratori?
Cosa impedirebbe all'azienda di prendere decisioni unilaterali?
Mi pare che il manico del coltello sia passato di mano...
Faccio notare che è proprio grazie ad uno di questi articoli(il 108)che 30 lavoratori del magazzino hanno potuto impugnare legalmente un ordine di servizio di Unicoop che li obbligava al solo turno mattutino ed ottenere il ripristino del loro orario di lavoro originale.
Se fosse stato già in vigore questo nuovo CCNL non so se questo sarebbe stato possibile.
Credo che ciò esponga tutti noi alla possibilità di cambiamenti di orari frequenti e indiscriminati.
Loro la chiamano flessibilità, io la chiamo in altro modo...fate voi.
Nella Coop Lombardia sono già in corso le trattative per l'integrativo di gruppo.
Le novità in materia di domeniche lavorative e di flessibilità dell'orario saranno forse anticipatorie e tracceranno linee guida anche per quello che ci riguarda.
Tenetevi teniamoci informati.
ormai si tira solo a campare
si tira anche a morire dopo turni di 12 ore,come
gli operai di barberino.
Martedì 1 ora di sciopero per le morti sul lavoro.
un pò poco. sarebbe più utile limitare appalti e subappalti e non esagerare con questa flessibilità degli orari.
invece si piange quando il latte ormai è versato.
QUALCUNO SA QUANDO SI VOTA QUESTA IPOTESI? NON CHE ABBIA FRETTA DI VEDERLA APPROVATA...MA COSI' PER SAPERE..
TI FAN VOTARE QUANDO SON SICURI CHE VENGA APPROVATO O NON L'HAI CAPITO,PAGURO!!!!
il mgazzino ha votato. gli ultimi,come sempre, e senza darci uno straccio di riassunto sul contratto, come sempre, vincerà il no, come sempre, non servirà ad un cazzo, come sempre, lo prenderemo in quel posto,come sempre, e tra qualche mese i sindacati faranno autocritica,come sempre,e noi ci incazzeremo,come sempre, ma non faremo niente per cambiare e aspetteremo il prossimo giro di fregature,come sempre...amen.
RISULTATO VOTO IN MAGAZZINO:
150 NO E 25 SI.
GRANDE FIDUCIA IN CGIL E UIL.CHISSA' PERCHE'...
QUESTO ACCORDO FA CACARE.
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