
Come tutti sappiamo si stanno svolgendo le assemblee informative sull'ipotesi del nuovo CCNL.
A quelli che hanno già avuto l'occasione di leggere e discutere tale ipotesi, o l'avranno prossimamente, vogliamo far notare alcuni punti della parte normativa, che nelle assemblee non hanno avuto risalto, ma che a nostro avviso, sono di rilevante importanza.
Ci riferiamo nella fattispecie ad alcuni articoli del contratto che sono stati modificati, sia nella forma, che nella sostanza.
Vi proponiamo di seguito la lettura comparata dei due testi:
per primo trascriviamo l'articolo del vecchio contratto (testo in nero), successivamente riportiamo com'è stato modificato nell'ipotesi di accordo attuale (testo in bianco).
In
corsivo le parti modificate.
VECCHIO CCNL - TITOLO XV - ART. 108 - Distribuzione dell'orario1) La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 (funzioni e materie del secondo livello di contrattazione), al fine di realizzare nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.6) Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 108 – Distribuzione dell’orario1) Si concorda che la distribuzione dell’orario di lavoro
sarà realizzata previo confronto sui criteri,
finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi […]
4) Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni
comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6) Fermo restando la disciplina legale sulla durata della prestazione giornaliera,
le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero quello della durata dell’orario normale di lavoro di otto ore.
VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario1) Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale (art. 11- art. 108) […] Le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.NUOVO CCNL – TITOLO XV - ART. 109 – Flessibilità dell’orario1) Sulla base di quanto previsto dall’articolo […] si concorda che l’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi
2) (Nuovo comma assente nel vecchio contratto – ndr)
In questo quadro per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l
’azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario […] il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di
24 settimane.VECCHIO CCNL – TITOLO XV - ART. 120 – Riposo settimanale1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.2) Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci -limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari – esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.NUOVO CCNL – TITOLO XV- ART. 120 – Riposo settimanale1) Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9 D.Lgs 8 aprile n. 66/2003 e successive modifiche): il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.2) Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3) Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell’
attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
In conclusione:- Vorremmo sbagliarci, ma sembra che le modifiche degli articoli suddetti vadano tutte a vantaggio delle aziende che non sono più “costrette” a concordare le deroghe con le RSU, ma solo a confrontarsi con esse.
- L’aver previsto la possibilità, prima inesistente, del lavoro domenicale per i magazzini, non può che indicare la previsione di molte aperture domenicali nei “punti vendita” altrimenti non se ne vedrebbe la necessità.
- Infine, ci pare contraddittorio che questa ipotesi preveda il demandare molti di questi importanti temi ad un livello decentrato di contrattazione, anticipando di fatto il nuovo modello contrattuale che però i vertici CGIL sembrano tanto osteggiare.