14 febbraio 2011

CONTROLLO A DISTANZA DEL DIPENDENTE: LA CASSAZIONE AMMETTE ECCEZIONI

A difesa del patrimonio aziendale il datore di lavoro può controllare «a distanza» il proprio dipendente che tiene comportamenti illeciti.

In questi casi, infatti, si esula dal divieto posto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) che tutela la privacy dei dipendenti nello svolgimento dell'attività. Lo afferma la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 20722/2010) che ammette la legittimità dei controlli di un'agenzia investigativa contro attività fraudolente del dipendente.

Nella vicenda specifica era stata filmata – a sua insaputa – la cassiera di un bar che rubava dalla cassa del bar stesso.

La sottile linea che separa le condotte datoriali legittime da quelle che non lo sono, è dunque autorevolmente tracciata da questa decisione: sono sicuramente fuori dal divieto di controllo a distanza le verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore come nel caso in cui si riscontrino ammanchi di cassa, per quanti hanno maneggio di denaro. In queste ipotesi – cosiddetti "controlli difensivi" – sono lecite e utilizzabili le riprese da apparecchi di videosorveglianza che comprovano il reato di appropriazione indebita: ma le immagini solo utili solo a tali fini e a ulteriori, magari disciplinari. Quando i riscontri siano vietati, l'uso di telecamere o di altre apparecchiature di controllo a distanza comporta, sul piano processuale, che non può attribuirsi alcun valore probatorio ai risultati dei controlli illegittimamente eseguiti. Né a fini disciplinari, né risarcitori (Cassazione n. 8250/2000).

Uno sforzo interpretativo per individuare punti di compromesso tra le esigenze di controllo dell'azienda e di tutela della riservatezza personale del lavoratore non è svolto solo dai giudici ma anche dal Garante per la privacy che cerca di ridurre le distanze tra le disposizioni di legge (e i relativi vuoti normativi) e le nuove tecnologie: come è avvenuto con il provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali e videosorveglianza dell'8 aprile 2010 che ha ripreso e superato quello del 2004.

In ogni caso l'azienda deve rispettare numerosi paletti nel verificare ciò che fa il proprio dipendente: la mancanza delle dovute cautele può far scattare anche richieste di risarcimento danni da parte dei lavoratori. Come è accaduto in un caso deciso di recente dalla Corte di appello di Venezia. Il dipendente di un'azienda industriale in malattia era stato fotografato a compiere attività presso l'azienda agricola di famiglia da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro. Rastrellare e girare fieno era stato ritenuto inconciliabile con lo stato di malattia ed era scattato il licenziamento in tronco.

Tuttavia, impugnato il licenziamento, le istanze del lavoratore sono state accolte. Le perizie medico legali, in primo e in secondo grado, hanno affermato che per la patologia del lavoratore – un'artropatia psorisiaca che non gli permetteva di restare nel reparto d'impiego – una leggera attività fisica non solo non era in contraddizione con lo stato di malattia, ma senz'altro utile a recare un sollievo. L'azienda è stata condannata a corrispondere un indennizzo vicino ai 100mila euro.

Tra le reazioni punitive ad atti di controllo inidonei, per chi utilizza sistemi non autorizzati di sorveglianza a distanza dell'attività del lavoratore (telecamere, sistemi gps, sistemi di rilevazione delle chiamate, software verifiche di internet, eccetera), sono previste anche sanzioni penali, quali l'arresto (articolo 38, legge n. 300/1970), e amministrative. Una sanzione amministrativa da 6mila a 36mila euro è stabilita per i datori che omettono o danno inidonea informativa al lavoratore del fatto che detengono e trattano dati personali che lo riguardano (articolo 160, Dlgs 196/2003).

Su come vengono trattate tutte le informazioni relative al rapporto con i lavoratori, il Garante per la privacy può disporre – anche su denuncia – verifiche e ispezioni in azienda, anche con l'aiuto di consulenti tecnici. Questi ultimi possono procedere a rilievi diretti, estrarre copia di ogni atto, dato e documento, pure a campione e su supporto informatico o per via telematica (articolo 159, Codice privacy). Non collaborare alle indagini sulla privacy può costare alle aziende la sanzione amministrativa da 10mila a 60mila euro (articolo 164, Codice privacy).

01 | IL POTERE DEL DATORE
Il datore di lavoro, in quanto capo da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori, impartisce le disposizione per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Questi ordini vanno eseguiti con diligenza e fedeltà dal dipendente, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

02 | LIMITI AI POTERI DEL DATORE
Anche il datore di lavoro deve comportarsi secondo le regole della correttezza ed eseguire le proprie obbligazioni secondo buona fede. Inoltre, è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.

03 | DIVIETI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO/ 1
Il datore di lavoro non può impiegare guardie giurate, se non per scopi di tutela del patrimonio aziendale. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

04 | DIVIETI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO/ 2
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore. È vietato al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

05 | DIVIETO DI CONTROLLI A DISTANZA
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

06 | TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il lavoratore ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati (cosiddetto diritto di accesso). Deve essere previamente informato, oralmente o per iscritto, della raccolta dei dati personali.

07 | ISPEZIONI E SANZIONI
Per il trattamento dei dati personali è punita,
tra l'altro, l'omessa o inidonea informativa del lavoratore (fino a 36mila euro), l'intempestiva o incompleta notificazione al Garante per i dati sensibili (fino a 120mila euro) e l'omissione di notizie al Garante (fino a 60mila euro). Per l'illecito controllo a distanza del lavoratore, è previsto l'arresto da 15 giorni a un anno o l'ammenda da 154 a 1.549 euro

01|Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4375
Le garanzie imposte dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cd "difensivi", ovvero a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso

02|Cassazione, 1° giugno 2010, n. 20722
Atteso che ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, sono lecite e utilizzabili le riprese che comprovano il reato di appropriazione indebita aggravata commesso dalla cassiera.


7 febbraio 2011

Il Sole 24 Ore


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