Gli articoli del Blog su Eutelia
La vicenda nasce da un ricorso proposto da FIOM CGIL Roma Sud, SLC CGIL Roma Est e UILM di Roma e Provincia ed avente ad oggetto la richiesta di condanna per condotta antisindacale delle società Eutelia s.p.a. e Agile s.r.l. per violazione degli obblighi di informazione in relazione a cessione di ramo d’azienda.
Il Tribunale di Roma (est. Buconi) con sentenza 14 gennaio 2010 ha dato ragione alle OO.SS. dichiarando l’antisindacalità della condotta delle due società in relazione alla mancata informativa circa le trattative in corso per l’acquisizione della totalità delle quote di Agile s.r.l. e circa il soggetto con cui erano state intavolate, alla non corretta informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione di ramo d’azienda e in ordine alla mancata partecipazione di Agile s.r.l. all’incontro del 28.5.2009.
L'aspetto più interessante della sentenza è senza dubbio l'importanza attribuita al collegamento tra la cessione di ramo d’azienda da Eutelia ad Agile e la successiva vendita di Agile da parte di Eutelia ad Omega s.p.a.
Il 19 e 20.5.2009 vengono inviate rispettivamente da Eutelia e Agile le informative alle OO. SS. circa la cessione del ramo d’azienda da parte di Eutelia (cedente) ad Agile (cessionario). Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale, in tale comunicazione era genericamente menzionata la dismissione del ramo IT, mentre non vi era nessun riferimento alle trattative intercorrenti per il trasferimento delle quote di Agile ad Omega.
Dato che l’effettiva cessione delle quote ad Omega è avvenuta in data 15.6.2009, non è credibile - secondo il Tribunale - che all’epoca in cui è stata inoltrata l’informativa ai sindacati (fine maggio) le trattative non fossero già iniziate, come invece sostenuto da Omega e dalla società Agile.
Tale informazione era di oggettiva rilevanza per il sindacato, che avrebbe potuto giustamente informarsi sull’assetto del nuovo soggetto controllante e sulla sua solidità ed orientare conseguentemente la propria azione.
Sempre secondo il Tribunale, l’acquisto delle quote di Agile da parte di Omega avrebbe potuto determinare notevoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, e come tale avrebbe dovuto costituire oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 47 della l. 428/90.
L’art. 47 della l. 428/90 qualifica espressamente come antisindacale quella condotta del datore di lavoro che consiste, per l'appunto, nel mancato rispetto degli obblighi di informazione e dell'esame congiunto richiesto dalle OO.SS., per cui il Tribunale ha giudicato fondato il ricorso dei sindacati ricorrenti ed ordinato alle società convenute la rimozione di tutti gli effetti della cessione del ramo d’azienda IT da Eutelia ad Agile avvenuta in data 15.6.2009.
La sentenza è importante e costituisce un precedente per porre un freno agli abusi nelle esternalizzazioni fittizie e di comodo. È ben evidente, infatti, che il trasferimento del ramo d’azienda in Agile si è rivelato un percorso intermedio e strumentale alla successiva vendita a Omega dell’attività. La strategia della doppia cessione ha consentito alle società di evitare di fornire al sindacato adeguate informazioni circa la stabilità economica e finanziaria della società Omega.
26 febbraio 2010
CGIL.IT
IL DECRETO DEL TRIBUNALE
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Il 19 e 20.5.2009 vengono inviate rispettivamente da Eutelia e Agile le informative alle OO. SS. circa la cessione del ramo d’azienda da parte di Eutelia (cedente) ad Agile (cessionario). Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale, in tale comunicazione era genericamente menzionata la dismissione del ramo IT, mentre non vi era nessun riferimento alle trattative intercorrenti per il trasferimento delle quote di Agile ad Omega.
Dato che l’effettiva cessione delle quote ad Omega è avvenuta in data 15.6.2009, non è credibile - secondo il Tribunale - che all’epoca in cui è stata inoltrata l’informativa ai sindacati (fine maggio) le trattative non fossero già iniziate, come invece sostenuto da Omega e dalla società Agile.
Tale informazione era di oggettiva rilevanza per il sindacato, che avrebbe potuto giustamente informarsi sull’assetto del nuovo soggetto controllante e sulla sua solidità ed orientare conseguentemente la propria azione.
Sempre secondo il Tribunale, l’acquisto delle quote di Agile da parte di Omega avrebbe potuto determinare notevoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, e come tale avrebbe dovuto costituire oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 47 della l. 428/90.
L’art. 47 della l. 428/90 qualifica espressamente come antisindacale quella condotta del datore di lavoro che consiste, per l'appunto, nel mancato rispetto degli obblighi di informazione e dell'esame congiunto richiesto dalle OO.SS., per cui il Tribunale ha giudicato fondato il ricorso dei sindacati ricorrenti ed ordinato alle società convenute la rimozione di tutti gli effetti della cessione del ramo d’azienda IT da Eutelia ad Agile avvenuta in data 15.6.2009.
La sentenza è importante e costituisce un precedente per porre un freno agli abusi nelle esternalizzazioni fittizie e di comodo. È ben evidente, infatti, che il trasferimento del ramo d’azienda in Agile si è rivelato un percorso intermedio e strumentale alla successiva vendita a Omega dell’attività. La strategia della doppia cessione ha consentito alle società di evitare di fornire al sindacato adeguate informazioni circa la stabilità economica e finanziaria della società Omega.
26 febbraio 2010
CGIL.IT
IL DECRETO DEL TRIBUNALE
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