04 dicembre 2010

COOP PAPAVERO: UNA VITTORIA CHE APRE UN VARCO PER I DIRITTI DEI LAVORATORI DELLE COOP SOCIALI


VINTO IL RICORSO D'URGENZA DAI LICENZIATI DELLA COOP PAPAVERO (sito di Cerro al Lambro della GLS Italy)



Il tribunale di Firenze, sezione lavoro, con l'ordinanza depositata il 25/11/2010, ha accolto il ricorso d'urgenza contro i licenziamenti, e ordinato alla coop Papavero di riammettere al posto di lavoro i licenziati (dall'8 agosto 2010!).

L'ordinanza si incentra su un punto fondamentale:

il rapporto di lavoro dei licenziati con la coop Papavero, nominalmente "soci-lavoratori", è in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Ne conseguono sia la legittimità del ricorso alla magistratura del lavoro, sia l'applicabilità dell'art.18 della legge 300(Statuto dei lavoratori) e il reintegro al posto di lavoro.

L'ordinanza del tribunale ribadisce che i licenziati dalla Coop Papavero hanno un rapporto di lavoro subordinato, perché:

- la cooperativa è stata costituita alla presenza di 4 soci che costituivano anche il totale dei soci (e nessuno dei lavoratori licenziati)

-l'approvazione dello statuto della cooperativa è successivo alla data di assunzione dei lavoratori licenziati (che non lo hanno mai votato in alcuna assemblea)

- i lavoratori licenziati non sono mai stati fatti partecipare alle assemblee della cooperativa, all'approvazione dei bilanci, al rendiconto degli utili, ecc.

L'ordinanza del tribunale illustrando il caso specifico dei licenziati della coop Papavero, descrive quello che avviene normalmente nelle cooperative, dove i padroni delle cooperative, con l'avallo dei padroni degli appalti (i committenti come la GLS Italy, la Billa, la Dhl, la Sogemi, l'Esselunga ecc.) utilizzano il trucco del "socio lavoratore", per avere a disposizione manodopera a basso costo che è "socia" senza avere i diritti dei soci e lavoratrice senza avere i diritti dei lavoratori.

L'ordinanza del tribunale di Firenze è una prima vittoria, che si deve anche alle mobilitazioni e alle iniziative contro lo sfruttamento nelle cooperative che sono state condotte in questi mesi dai lavoratori, con l'appoggio del Coordinamento di sostegno alle lotte dei lavoratori delle Cooperative.

Se i lavoratori licenziati dalla coop Papavero hanno potuto resistere in attesa della sentenza (il tribunale di Milano, nonostante l'urgenza, deve ancora pronunciarsi su un altro ricorso per discriminazione!) è stato possibile grazie alla solidarietà concreta ed economica di numerosissimi lavoratori, precari, studenti, che hanno partecipato alle iniziative di sostegno.

L'appuntamento con la causa di merito sui licenziamenti alla coop Papavero, sempre al tribunale di Firenze, sarà preparato al meglio, con una situazione più favorevole ai lavoratori licenziati, se le mobilitazioni continueranno e le agitazioni nelle coop andranno avanti.

I lavoratori licenziati devono rientrare al lavoro e non si deve permettere alla Coop Papavero e alla GLS Italy di ignorare l'ordinanza del tribunale. Se occorre andremo a Cerro al Lambro per ottenere con la mobilitazione il loro reintegro.

2 dicembre 2010

S.I. Cobas


Precedenti:

COOP PAPAVERO PEGGIO DELLA FIAT ! SCIOPERANO: LICENZIATI IN 15


1 commento:

Anonimo ha detto...

SOCI COOP LICENZIATI HANNO IL DIRRITO A INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE
Scritto da redazione
Venerdì 03 Dicembre 2010 12:43
(AGI) - San Salvo Chieti), 29 nov. - “I soci lavoratori di una cooperativa licenziati hanno diritto a percepire l’indennita’ di disoccupazione”. Lo ha stabilito il Tribunale di Larino con una sentenza emessa il 9 novembre scorso e resa nota oggi dal coordinamento Provinciale di Campobasso dello Slai Cobas. Per la sigla sindacale si tratta di un’altra importante battaglia vinta per la tutela dei diritti dei lavoratori.
“Nel caso specifico - si legge in una nota - due ex soci di una cooperativa in servizio al Centro Distribuzione Conad di San Salvo (Chieti), illegittimamente licenziati il 30 agosto 2008, si erano visti negare dall’Inps il diritto a percepire l’indennita’ di disoccupazione, sul presupposto che, in quanto soci della cooperativa, non erano titolari di tale beneficio. Lo Slai Cobas con tenacia ha perseguito tutte le vie di legge affinche’ i propri iscritti si vedessero riconosciuto invece il loro diritto a percepire l’indennita’ di disoccupazione. Con l’assistenza dello studio legale Iacovino Di Pardo di Campobasso, unitamente ai collaboratori di studio, l’avvocato Nicola Del Re e Carmela Di Sarro, e’ stato adito il Tribunale di Larino. Il dottor Aldo Aceto, in veste di Giudice del Lavoro, ha condannato l’Inps a corrispondere in favore dei lavoratori l’indennita’ di disoccupazione sia ordinaria, sia ridotta. E’ stato cosi’ stabilito un importante principio - conclude lo Slai Cobas - in forza del quale anche i soci di una cooperativa di produzione e lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato accanto al vincolo associativo, hanno diritto di godere, alla pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato, delle prerogative derivanti dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria. Lo Slai Cobas, ad ogni livello, continuera’ a tenere sempre alta la guardia affinche’ i diritti dei lavoratori siano rispettati e riconosciuti, senza mai abbassare la testa al cospetto di soprusi e ingiustizie”. (AGI)