In base alla sentenza della Cassazione, un sindacato nazionale può ricorrere all'art. 28/700 (condotta antisindacale) anche se non risulta firmatario del contratto nazionale
La Corte di Cassazione, sulla base di un ricorso proposto dallo SLAI Cobas contro Videotime S.p.a. (società del gruppo Mediaset S.p.a.), ha risolto l'annosa questione in ordine ai requisiti per proporre il ricorso ex art. 28 per la repressione della condotta antisindacale.
Sulla base di una errata interpretazione di un'altra sentenza della stessa Corte (sentenza n. 212/2008), che aveva ritenuto di valorizzare la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte del sindacato ricorrente (in quel caso carente del requisito organizzativo e strutturale di carattere nazionale), ai fini del riconoscimento del concetto di - organizzazione sindacale nazionale - richiesto per la proposizione del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Sulla base di quell'interpretazione (a nostro giudizio errata) alcuni giudici di merito tra cui il Tribunale di Milano e la Corte di Appello di Milano, esclusivamente nella sentenza cassata, avevano ritenuto di considerare essenziale, per la proposizione dell'azione, la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte dell?organizzazione sindacale ricorrente.
In pratica si riconosceva la possibilità di utilizzare tale strumento esclusivamente a quei sindacati che avessero soddisfatto detto requisito, "implicante il consenso della controparte datoriale". Tale soluzione era palesemente in contrasto con la ratio della norma, evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 1974 e introduceva un elemento di confusione tra i requisiti stabiliti dall'art. 19 Legge 300/1970 e quelli previsti dall'art. 28 della stessa legge.
Con la decisione di cui in commento è stato quindi formulato il seguente principio di diritto: "ai fini della legittimazione attiva a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 della legge 300/1970, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione abbia anche comportato la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali".
Tale soluzione, quindi, consente, correttamente, anche alle organizzazioni sindacali "dissenzienti" di utilizzare lo strumento processuale introdotto dall'art. 28 Statuto dei Lavoratori, auspicando implicitamente lo sviluppo del pluralismo sindacale, garantito anche dalla Carta Costituzionale.
17 settembre 2011
Avv. M. Rizzoglio
Slai Cobas.it
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