Le questioni pregiudiziali sono state poste nell’ambito di tre controversie aventi ad oggetto, da un lato, il rifiuto da parte dell’amministrazione delle finanze italiana di accordare a società cooperative le esenzioni fiscali di cui all’epoca esse beneficiavano e, dall’altro, il problema dell’imposizione personale di un socio di società cooperative.
Secondo la Corte suprema di cassazione, per verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei vantaggi fiscali di cui beneficiano le società cooperative rispetto alle società a scopo di lucro, occorre stabilire se, per gli operatori interessati, il fatto di realizzare economie di imposta costituisca un aiuto di Stato illegittimo. Ciò comporterebbe l’obbligo per le autorità nazionali, comprese quelle giurisdizionali, di lasciare inapplicato il regime interno e di ordinare la restituzione degli aiuti percepiti.
Hanno depositato osservazioni scritte – oltre alle parti - i governi italiano, spagnolo e francese, nonché la Commissione. A parere dell'Avvocato generale i rinvii pregiudiziali di cui trattasi sollevano seri dubbi in merito alla loro ricevibilità. Tuttavia, nel caso in cui la Corte ritenesse di non poter seguire una proposta così radicale, l'Avvocato generale analizza le caratteristiche delle società cooperative e il loro trattamento fiscale.
Le società cooperative sono gruppi di persone fisiche o giuridiche che obbediscono a principi di funzionamento particolari. La loro peculiarità sta nel vantaggio mutualistico che può essere realizzato con due tecniche distinte: quella del vantaggio immediato o quella del vantaggio differito. Gli utili sono ripartiti tra i soci in due fasi. Il vantaggio immediato si ottiene con un trattamento che riguarda il prezzo pagato, il vantaggio differito si ottiene con un ristorno che costituisce una somma distribuita periodicamente, in proporzione ai rapporti con la cooperativa e del capitale sottoscritto.
Il regime fiscale previsto per le cooperative è strettamente connesso alla struttura del loro capitale e al sistema economico ad essa sotteso. In taluni regimi nazionali le società cooperative si vedono applicare le norme generali destinate alla tassazione delle società. Altri Stati membri applicano un sistema di esenzione. Alcuni regimi nazionali consentono una deduzione del ristorno dalla base imponibile dell’imposta o prevedono il trattamento degli utili distribuiti come dividendi e l’applicazione di un’aliquota fiscale più bassa. Infine, è prevista la possibilità di considerare gli utili distribuiti ai soci come dividendi, pur applicando ad essi un’aliquota d’imposta più bassa.
In Italia, le cooperative di produzione e lavoro si sono sviluppate, sin dalla seconda parte del 1800, da un lato, come forma di cooperazione tra artigiani e, dall’altro, come una forma di organizzazione che raggruppa addetti a lavori manuali senza qualifiche particolari, allo scopo di migliorare l’accesso all’occupazione dei soci che subiscono la disoccupazione strutturale o stagionale.
All’epoca dei fatti della causa principale, le imprese cooperative godevano di esenzioni fiscali totali o parziali, al fine di perseguire un obiettivo economico specifico, che l’art. 45 della Costituzione italiana riconosce in ragione della funzione sociale e della mutualità della cooperazione. La nozione di aiuto di Stato non comprende soltanto prestazioni effettive, come sovvenzioni, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. Il vantaggio conferito dall'aiuto di Stato sussiste soltanto quando la misura prevede un alleggerimento dell’onere fiscale rispetto alla situazione normale prevista nel sistema fiscale.
L’art. 11, n. 1, del DPR n. 601/1973 esenta il reddito imponibile di una società cooperativa di produzione e lavoro, interamente o parzialmente, in base all’importanza del lavoro dei soci nella creazione del valore economico nel quadro delle attività di tale società. L’entità dell’esenzione è determinata in maniera approssimativa. Conseguentemente, in base ad un approccio formale, l’esenzione in questione costituirebbe un indubbio vantaggio. In deroga alla norma generalmente applicabile alle persone giuridiche, il reddito imponibile delle società cooperative interessate sarebbe esente.
L'Avvocato generale non ritiene però che l’esenzione prevista all’art. 11, n. 1, del DPR n. 601/1973 costituisca un vantaggio. Risulta dal fascicolo che è il sistema generale della tassazione delle persone giuridiche che non si presta ad essere applicato alle cooperative. L’imposizione definitiva è soggetta a disposizioni derogatorie che si applicano a tutte le cooperative, o alle cooperative di taluni tipi o settori. Il regime generale sarebbe quindi applicabile, nel suo insieme, a una società cooperativa soltanto se quest’ultima non soddisfacesse i criteri derivanti dalle rigorose disposizioni riguardanti la sua natura mutualistica, in altre parole, qualora essa non agisca nella maniera tipica delle cooperative.
Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che favoriscono talune imprese o talune produzioni. Tuttavia, il Trattato tace sul criterio della forma giuridica delle persone giuridiche. Le misure fiscali adattate alla forma e alla struttura della persona giuridica potrebbero essere qualificate come non selettive ove giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema. Secondo la giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato non riguarda provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese in materia di oneri qualora tale differenziazione risulti dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.
Sempre secondo la giurisprudenza, una misura in deroga rispetto al sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai suoi principi informatori o basilari. L’art. 11 del DPR n. 601/1973 costituisce una misura complessa che contiene varie soluzioni fiscali che mirano a introdurre un trattamento tributario specifico per le cooperative di produzione e lavoro. Malgrado questa natura prima facie derogatoria, non è evidente che i vantaggi fiscali destinati alle società cooperative di produzione e lavoro siano selettivi, a causa della natura trasversale delle suddette società, ossia la varietà dei settori in cui esse possono essere attive.
La partecipazione degli azionisti o dei soci in una società di capitali è una partecipazione limitata al conferimento di capitali.
Per contro, il rapporto mutualistico o un rapporto di scambio è tipico di una società cooperativa. La differenza di trattamento fiscale si fonda sulla differenza che esiste tra tali rapporti. Alla luce delle precedenti osservazioni, il regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro, non può essere considerato selettivo, in quanto le suddette società non si trovavano in una situazione paragonabile a quella delle società a scopo di lucro, né a quella delle altre società cooperative. La normativa fiscale sulle cooperative può essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema impositivo nazionale applicato alle società cooperative di produzione e lavoro. Infatti, le agevolazioni fiscali destinate alle società cooperative di produzione e lavoro paiono la diretta conseguenza dei principi fondatori e guida del sistema fiscale italiano.
L'Ag suggerisce alla Corte: – di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali; – in subordine, di dichiarare ricevibile soltanto la prima questione pregiudiziale e di risolverla nel senso che non può essere considerato come aiuto di Stato un regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro volto – benché si tratti di un’applicazione schematica – a esentare il reddito corrispondente al profitto prodotto con il lavoro dei soci, giacché esso deriva direttamente dai principi fondatori e guida del sistema fiscale applicabile alla tassazione delle società cooperative.
Secondo la Corte suprema di cassazione, per verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei vantaggi fiscali di cui beneficiano le società cooperative rispetto alle società a scopo di lucro, occorre stabilire se, per gli operatori interessati, il fatto di realizzare economie di imposta costituisca un aiuto di Stato illegittimo. Ciò comporterebbe l’obbligo per le autorità nazionali, comprese quelle giurisdizionali, di lasciare inapplicato il regime interno e di ordinare la restituzione degli aiuti percepiti.
Hanno depositato osservazioni scritte – oltre alle parti - i governi italiano, spagnolo e francese, nonché la Commissione. A parere dell'Avvocato generale i rinvii pregiudiziali di cui trattasi sollevano seri dubbi in merito alla loro ricevibilità. Tuttavia, nel caso in cui la Corte ritenesse di non poter seguire una proposta così radicale, l'Avvocato generale analizza le caratteristiche delle società cooperative e il loro trattamento fiscale.
Le società cooperative sono gruppi di persone fisiche o giuridiche che obbediscono a principi di funzionamento particolari. La loro peculiarità sta nel vantaggio mutualistico che può essere realizzato con due tecniche distinte: quella del vantaggio immediato o quella del vantaggio differito. Gli utili sono ripartiti tra i soci in due fasi. Il vantaggio immediato si ottiene con un trattamento che riguarda il prezzo pagato, il vantaggio differito si ottiene con un ristorno che costituisce una somma distribuita periodicamente, in proporzione ai rapporti con la cooperativa e del capitale sottoscritto.
Il regime fiscale previsto per le cooperative è strettamente connesso alla struttura del loro capitale e al sistema economico ad essa sotteso. In taluni regimi nazionali le società cooperative si vedono applicare le norme generali destinate alla tassazione delle società. Altri Stati membri applicano un sistema di esenzione. Alcuni regimi nazionali consentono una deduzione del ristorno dalla base imponibile dell’imposta o prevedono il trattamento degli utili distribuiti come dividendi e l’applicazione di un’aliquota fiscale più bassa. Infine, è prevista la possibilità di considerare gli utili distribuiti ai soci come dividendi, pur applicando ad essi un’aliquota d’imposta più bassa.
In Italia, le cooperative di produzione e lavoro si sono sviluppate, sin dalla seconda parte del 1800, da un lato, come forma di cooperazione tra artigiani e, dall’altro, come una forma di organizzazione che raggruppa addetti a lavori manuali senza qualifiche particolari, allo scopo di migliorare l’accesso all’occupazione dei soci che subiscono la disoccupazione strutturale o stagionale.
All’epoca dei fatti della causa principale, le imprese cooperative godevano di esenzioni fiscali totali o parziali, al fine di perseguire un obiettivo economico specifico, che l’art. 45 della Costituzione italiana riconosce in ragione della funzione sociale e della mutualità della cooperazione. La nozione di aiuto di Stato non comprende soltanto prestazioni effettive, come sovvenzioni, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. Il vantaggio conferito dall'aiuto di Stato sussiste soltanto quando la misura prevede un alleggerimento dell’onere fiscale rispetto alla situazione normale prevista nel sistema fiscale.
L’art. 11, n. 1, del DPR n. 601/1973 esenta il reddito imponibile di una società cooperativa di produzione e lavoro, interamente o parzialmente, in base all’importanza del lavoro dei soci nella creazione del valore economico nel quadro delle attività di tale società. L’entità dell’esenzione è determinata in maniera approssimativa. Conseguentemente, in base ad un approccio formale, l’esenzione in questione costituirebbe un indubbio vantaggio. In deroga alla norma generalmente applicabile alle persone giuridiche, il reddito imponibile delle società cooperative interessate sarebbe esente.
L'Avvocato generale non ritiene però che l’esenzione prevista all’art. 11, n. 1, del DPR n. 601/1973 costituisca un vantaggio. Risulta dal fascicolo che è il sistema generale della tassazione delle persone giuridiche che non si presta ad essere applicato alle cooperative. L’imposizione definitiva è soggetta a disposizioni derogatorie che si applicano a tutte le cooperative, o alle cooperative di taluni tipi o settori. Il regime generale sarebbe quindi applicabile, nel suo insieme, a una società cooperativa soltanto se quest’ultima non soddisfacesse i criteri derivanti dalle rigorose disposizioni riguardanti la sua natura mutualistica, in altre parole, qualora essa non agisca nella maniera tipica delle cooperative.
Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che favoriscono talune imprese o talune produzioni. Tuttavia, il Trattato tace sul criterio della forma giuridica delle persone giuridiche. Le misure fiscali adattate alla forma e alla struttura della persona giuridica potrebbero essere qualificate come non selettive ove giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema. Secondo la giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato non riguarda provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese in materia di oneri qualora tale differenziazione risulti dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.
Sempre secondo la giurisprudenza, una misura in deroga rispetto al sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai suoi principi informatori o basilari. L’art. 11 del DPR n. 601/1973 costituisce una misura complessa che contiene varie soluzioni fiscali che mirano a introdurre un trattamento tributario specifico per le cooperative di produzione e lavoro. Malgrado questa natura prima facie derogatoria, non è evidente che i vantaggi fiscali destinati alle società cooperative di produzione e lavoro siano selettivi, a causa della natura trasversale delle suddette società, ossia la varietà dei settori in cui esse possono essere attive.
La partecipazione degli azionisti o dei soci in una società di capitali è una partecipazione limitata al conferimento di capitali.
Per contro, il rapporto mutualistico o un rapporto di scambio è tipico di una società cooperativa. La differenza di trattamento fiscale si fonda sulla differenza che esiste tra tali rapporti. Alla luce delle precedenti osservazioni, il regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro, non può essere considerato selettivo, in quanto le suddette società non si trovavano in una situazione paragonabile a quella delle società a scopo di lucro, né a quella delle altre società cooperative. La normativa fiscale sulle cooperative può essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema impositivo nazionale applicato alle società cooperative di produzione e lavoro. Infatti, le agevolazioni fiscali destinate alle società cooperative di produzione e lavoro paiono la diretta conseguenza dei principi fondatori e guida del sistema fiscale italiano.
L'Ag suggerisce alla Corte: – di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali; – in subordine, di dichiarare ricevibile soltanto la prima questione pregiudiziale e di risolverla nel senso che non può essere considerato come aiuto di Stato un regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro volto – benché si tratti di un’applicazione schematica – a esentare il reddito corrispondente al profitto prodotto con il lavoro dei soci, giacché esso deriva direttamente dai principi fondatori e guida del sistema fiscale applicabile alla tassazione delle società cooperative.
8 luglio 2010
IMG PRESS
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