24 settembre 2010

INFORTUNI COOPERATIVE, PIU' LAVORATORI CHE SOCI

La Cassazione afferma che il presidente della cooperativa, in qualità di legale rappresentante della stessa assume, ai fini della normativa antinfortunistica, il ruolo di “datore di lavoro” e la correlativa posizione di garanzia nei confronti del socio lavoratore il quale, a tal fine, è equiparato ad un qualunque lavoratore subordinato.

La Cassazione conferma alcuni dei suoi più recenti orientamenti in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. Il caso concreto dal quale trae spunto la Corte per confermare alcuni dei suoi più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, vede i vertici di alcune cooperative tratti a giudizio per rispondere penalmente dell'infortunio accaduto in danno di un socio-lavoratore.


In primo luogo, la Corte ha affermato che il presidente della cooperativa, in qualità di legale rappresentante della stessa assume, ai fini della normativa antinfortunistica, il ruolo di “datore di lavoro” e la correlativa posizione di garanzia nei confronti del socio lavoratore il quale, a tal fine, è equiparato ad un qualunque lavoratore subordinato.

Un tanto appare pienamente conforme alla vigente disciplina di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

In secondo luogo, i giudici hanno riaffermato il consolidato principio di diritto in virtù del quale il presidente della cooperativa è tenuto, in quanto datore di lavoro, ad assicurare una specifica formazione ai soci lavoratori nonché un’adeguata informazione, e dunque, a curare l’effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni da essi concretamente esercitate.

In giudici hanno altresì affermato che in caso di lavori eseguiti in regime di appalto il presidente della cooperativa è altresì tenuto, al pari di ogni altro datore di lavoro, ad attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si rechino a svolgere la propria prestazione presso ambienti di lavoro non sicuri.

Infine la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale a nulla vale l’esistenza di una condotta inosservante (“colposa”) da parte del socio lavoratore per esimere da responsabilità penale il datore di lavoro: infatti la condotta, anche imprudente, del lavoratore non solleva il “garante” da responsabilità laddove essa sia comunque prevedibile.

Continua pertanto a trovare applicazione il principio secondo il quale solo la condotta del lavoratore che presenta i caratteri dell’abnormità, dell’eccezionalità e, pertanto, dell’imprevedibilità, escludela responsabilità penale del soggetto garante.

(Cassazione penale Sentenza 06/08/2010, n. 31385)

24 settembre 2010

Matteo Bellina


IPSOA


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