14 novembre 2010

IN CASO DI MALATTIA IL LAVORATORE PUO' ASSENTARSI DAL DOMICILIO PER GRAVI MOTIVI

La cassazione sez. lavoro sostiene che affinchè sia legittimo il licenziamento discipinare motivato sulla base della mancanza del lavoratore dal proprio domicilio nel periodo di malattia è necessario il vaglio da parte del Giudice sulla sussistenza di un serio e giustificato motivo



La Cassazione, Sez. Lavoro, con
sentenza del 21 ottobre 2010 n. 21621, afferma che affinchè sia legittimo il licenziamento discipinare motivato sulla base della mancanza del lavoratore dal proprio domicilio nel periodo di malattia è necessario il vaglio da parte del Giudice sulla sussistenza di un serio e giustificato motivo.

Nel caso di specie, la lavoratrice, affetta da sindrome depressiva, si è trovata nella necessità di dover ricorrere urgentemente al proprio medico di fiducia, non presentandosi alla visita prescritta dal medico fiscale.

La Corte afferma che “per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.

Si riporta un estratto della suddetta sentenza:

I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la prima, del 5 luglio 2004 relativa alla sua assenza – alle ore 18,30 del 28 giugno 2004 – dal suo domicilio, in occasione del primo controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei giorni 6 ed 8 luglio 2004, rimanere in spiaggia per qualche ora.

A differenza dei Giudici di merito, la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.

Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi al mare, a i trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso, nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.

La sentenza impugnata ha altresì compiuto una attenta disamina della complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Ciò ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della società ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilità a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.

Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).

In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sè e per sè, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.”

13 novembre 2010

SoSlavoro.org


Corte di Cassazione Sez. lavoro - Sent. del 21.10.2010, n. 21621

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