23 ottobre 2010

PATERNITA' E MATERNITA': COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

I lavoratori padri dovranno poter fruire, alla nascita di un figlio, di almeno due settimane di congedo interamente retribuito




Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha votato, con una maggioranza significativa e in prima lettura, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo che modifica la direttiva 92/85 CEE in materia di tutela della maternità e della paternità.

Del tutto nuovo, anche per il nostro Paese, l'invito rivolto agli Stati membri di far beneficare i padri di un autonomo periodo di assenza, appunto di almeno due settimane, da utilizzare nel periodo in cui opera il congedo obbligatorio per maternità, il cui periodo minimo deve essere aumentato, dagli Stati membri dell'Unione europea, da 14 a 20 settimane. Quest'ultima misura non tocca il nostro Paese, che già stabilisce in cinque mesi l'astensione obbligatoria dal lavoro per le neo-mamme.

Anche l'Italia dovrà, però, adeguare il trattamento economico di maternità alla nuova direttiva, che prevede che le 20 settimane siano integralmente retribuite. Attualmente l'indennità durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è, invece, pari all'80% dell'ultima retribuzione, con l'integrazione al 90 o al 100%, che alcuni contratti - ma non tutti - pongono a carico del datore di lavoro.

Il Parlamento europeo ha altresì approvato un emendamento che introduce il divieto di licenziamento delle lavoratrici, per un periodo minimo che va dall'inizio della gravidanza ad almeno sei mesi dopo il termine del congedo di maternità. Anche in questo campo, però, il diritto del lavoro italiano è più garantista e già vieta il licenziamento fino a che il bambino non abbia compiuto un anno di vita.

La proposta di modifica dell'attuale direttiva sancisce altresì il diritto della lavoratrice madre di ritrovare, al rientro in azienda, un posto di lavoro equivalente, inteso quale posto di lavoro identico a quello precedente, in termini di retribuzione e di mansioni, ovvero, qualora ciò non sia possibile, un posto analogo corrispondente alle qualifiche ed alla retribuzione precedente l'assenza.

I Parlamentari europei hanno, inoltre, approvato il divieto di richiedere prestazioni di lavoro notturno nelle 10 settimane precedenti il parto o per periodi superiori se lo richiedono le condizioni di salute della madre o del nascituro, nonché durante il periodo di allattamento al seno. E' questo un divieto che già opera nel nostro Paese fino ad un anno di età del bambino.

Il provvedimento passa ora al Consiglio Europeo nel quale si preannuncia una forte opposizione da parte di alcuni Paesi che ritengono la proposta troppo onerosa.

21 ottobre 2010

Maria Rosa Gheido

Il Sole 24 Ore

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