PIETRASANTA. In vendita sugli scaffali hanno trovato anche 39 prodotti alimentari scaduti (anche con la data di gennaio scorso) e così sono scattate le sanzioni. Una sorpresa, vien da dire visto che il verbale è stato elevato alla Coop di via del Crocialetto, supermercato che ha un giro di affari vorticoso e quindi svuota rapidamente gli scaffali.
La Coop ha ovviamente preso atto del verbale e ha subito avviato accertamenti interni per capire come una cosa simile sia potuta avvenire. Si tratta della prima operazione del nucleo anti-frode e tutela del consumatore, istituito in seno alla squadra di polizia giudiziaria della polizia municipale.
«Tale unità operativa - si spiega in una nota del Comando - avrà il compito di monitorare la rete di distribuzione commerciale del territorio comunale, per prevenire e contrastare fenomeni di frode alimentare e di violazioni alle norme amministrative ed igienico sanitarie».
Le verifiche, come alla Coop, verranno fatte da agenti in borghese che fingeranno di essere clienti. Il comandante Daniele De Sanctis ha detto: «Questi controlli sono volti esclusivamente a tutelare i consumatori, senza nessuno scopo persecutorio, ma solo con l'intento di creare un clima di maggior rispetto delle normative vigenti ed imprimere un netto miglioramento in termini di efficienza dei servizi resi alla cittadinanza da parte della rete di distribuzione; visto il risultato conseguito, continueremo a oltranza ad effettuare controlli, con discrezione, puntualità ma anche con una buona dose di fermezza».
21 aprile
Il Tirreno
.
1 commento:
Buonasera ma nel caso di specie , si trattava di alimenti ad elevata deperiblità , per i quali l'articolo 10 bis del Decreto Legislativo n°109/92 (e successive modifiche) in sede comma 5 prevede l'applicazione di una sanzione a carattere meramente amministrativo o di prodotti preconfezionati in unità di vendita destinate come tali consumatori , contraddistinte dal similare istituto giuridico "Del Termine Mino di conservazione ",disciplinato dall'articolo 10 dello stesso D.lgsvo 109/92 , per il superamento del quale non e prevista nessuna forma di illecito nemmeno a carattere amministrativo .Il silenzio dell'articolo 18 e piu che eloquente . Per completezza si rende noto che la Suprema Corte di cassazione con più sentenze (anche a Sezioni Unite) ha enunciato il principio che la detenzione di confezioni in unità di vendita destinate come tali al consumatore finale scaduti di valdità non configura il reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 Lettera B della Legge 283/62 per il semplice motivo che non costuisce e nulla a che vedere con le cattive modalità di conservazione ma costuisce unicamente un illecito a carattere meramente amministrativo . Ovviamente unicamente per i prodotti ad elevata deperibilità contraddistinti dalla data di scadenza , espressa con la dicitura :"Da Consumarsi entro il "
Nessuna sanzione nemmeno a carattere amministrativo e prevista per i prodotti per i quali il produttore si avvale dell'Istituto Giuridico del Temine minimo di conservazione"
Naturalmente L'osa dovrà una valutazione in relazione alla matrice alimentare che si avvale di tale istituto . La detenzione di un alimento confezionato congelato e/o surgelato pure essendo siffatti prodotti contraddistinti dal TMC dovra tenere in debito conto delle alterazioni organolettiche che una prolungata conservazione in regime di congelazione (Soprattutto nel caso di alimenti di origine animale), ineluttabilmente cagiona .
Invece per prodotti assoggettati a condizioni di lunga stabilità a temperatura ambiente (scatolette di tonno o similari) L'OSA potrà legittimamente porle in vendita. Assumendosene naturalmente tutte le responsabilità e informando lealmente il consumatore della loro condizione.
E di tutta evidenza che parlare di frode in simili situazione , costituisce nel migliore dei casi un erronea configurazione giuridica del fatto accertato .
Una frode commerciale (articoli 56 e 515 o 515 del C.P) si potrà configurare nel caso l'osa modifichi artatamente la data di ascadenza o il TMC . Ma cari signori la Sicurezza alimentare e ben altro .
Da ultimo faccio rilevare come l'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n°193 del 6 Novembre 2007 individui chiaramente come organi competenti il personale delle ASL e dei Carabinieri Del Nas i quali dipendono funzionalmente dal Ministero della Salute .
Si potrà obbietare che il D.lgsvo 109/92 non ha valenza igienico sanitaria ma solo commerciale .
Per intenderci di questo Decreto sono applicabili anche da organi a non stretta competenza igenico-sanitaria . Ma e palese (Basta leggere attentamente Il Reg (CE) 178/02 e il Successivo Reg (CE) 882/04 per rendersi conto come la materia venga espressamente annoverata tra gli obbietivi del Reg (CE) 178/02 e parte dell'ispezione contemplata in sede di articolo 10 comma 2 lettra B Punto VI .
Articoli come questo creano solo confusione negli operatori e nei consumatori E qualche volta purtroppo instaturazione di procedimenti penali per fatti che non sono previsti dalla Legge Comme reato
Per ovvi motivi Mantengo l'anonimato . Chiaramente sono incaricato del controllo ufficiale nello specifico Settore .
Ma veramente e ora di fare chiarezza e lasciare questo settore agli organi istituzionalmente deputati .
Posta un commento